20/02/2017

Informazioni sugli alimenti ai consumatori, in vigore da dicembre il nuovo regolamento UE

Dal 13 dicembre devono essere applicate le disposizioni del regolamento Ue 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, relative alle dichiarazioni nutrizionali; tali norme rendono obbligatorio apporre le dichiarazioni nutrizionali in etichetta. Come noto questo regolamento, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha riordinato la materia in tema di etichettatura, presentazione, pubblicità e in generale delle informazioni sugli alimenti, dettando una disciplina applicabile ai prodotti alimentari senza lasciare margine di intervento agli Stati membri.


Principali novità normative: Tra le novità di maggior rilievo vi è quella di aver inserito tra le indicazioni obbligatorie da apporre sull’imballaggio o sull’etichetta anche la dichiarazione nutrizionale. Prima dell’emanazione del regolamento 1169/2011, la “tabella nutrizionale" era facoltativa e acquisiva il carattere di obbligatorietà solo in presenza di esigenze nutrizionali o salutistiche. L’indicazione delle calorie e di alcune sostanze nutritive per la generalità dei prodotti, salvo alcune eccezioni, risponde ancora una volta all’intento del legislatore Ue di informare sempre più i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare scelte alimentari consapevoli. L ’utilizzo della dichiarazione nutrizionale su base volontaria nel rispetto delle indicazioni previste dalla suddetta normativa, è stato ammesso già a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di applicabilità delle restanti disposizioni del regolamento.

 

Le aziende alimentari devono rispettare il Regolamento Ue (art.30): Le aziende del settore alimentare, se non intendono incorrere in sanzioni, sono dunque tenute a conformare i propri imballaggi ed etichette a quanto stabilito minuziosamente dall’art. 30 e seguenti del suddetto regolamento, la cui corretta interpretazione e applicazione viene facilitata in parte anche da quanto stabilito nel documento “Domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori", redatto in data 31 gennaio 2013 dal gruppo di lavoro creato dalla Direzione generale salute e consumatori della commissione, al  fine di rispondere a una serie di domande relative alla sua applicazione. Si tenga presente che la disciplina prevede che gli alimenti etichettati e messi in commercio prima del 13 dicembre 2016, che non soddisfino i requisiti del regolamento in tema di dichiarazione nutrizionale, possano essere commercializzati comunque fino a esaurimento delle scorte.

 

Cosa prevede la dichiarazione nutrizionale obbligatoria: La dichiarazione nutrizionale obbligatoria comprende i seguenti sette elementi: il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale. Nell’ipotesi in cui si intenda dare risalto a ulteriori specifiche, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria potrà essere integrata dall’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido,  fibre alimentari (da inserire fra gli zuccheri e le proteine), vitamine e sali minerali. Tra questi, a differenza della disciplina previgente, non è più compreso il colesterolo. Il valore energetico deve essere espresso in kJ (kilojoules) e in kcal (kilocalorie) potendo essere utilizzata anche l’abbreviazione kJ/kcal, mentre le quantità di sostanze nutritive sono espresse in grammi (g) per 100g o per 100ml di prodotto.


Informazioni espresse anche per porzione o unità di consumo: È ammesso inoltre che le informazioni nutrizionali possano essere espresse per porzione o per unità di consumo (intesa come unità che può essere consumata individualmente, che non corrisponde necessariamente alla porzione) a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzata e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio (art. 33). Tali indicazioni devono essere facilmente riconoscibili dal consumatore e la porzione o l’unità di consumo utilizzata dovrà essere indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. Il regolamento, con l’intento di garantire informazioni chiare al consumatore, ha previsto che la commissione possa stabilire indicazioni di massima sulle misure delle porzioni di alcuni alimenti; ad oggi queste non sono ancora state emesse, ricadendo così sull’operatore alimentare la valutazione circa la dimensione della porzione.La nuova disciplina prevede inoltre che tali informazioni possano essere espresse quale percentuale delle assunzioni di riferimento; in questo caso è necessario che tali dichiarazioni siano accompagnate dalla dicitura supplementare “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2000 kcal)" e, in aggiunta o in sostituzione dell’indicazione per 100 ml o 100 g, possono essere espresse per porzione o per unità di consumo.


Dove e come posizionare la dichiarazione nutrizionale: Trattandosi di informazione obbligatoria di cui all’art. 9 del regolamento, la dichiarazione nutrizionale deve essere apposta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile (art.13) e presentata in tabella, con allineamento delle cifre. Qualora gli spazi lo impediscano, le informazioni saranno presentate invece sotto forma lineare. Qualora il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto fossero trascurabili, l’informazione relativa a questi elementi potrebbe essere sostituita dalla dicitura “Contiene quantità trascurabili di ...", collocata immediatamente accanto alla dichiarazione nutri- zionale ove essa sia presente.

 

Indicazioni aggiuntive sì, ma leggibili: All’operatore alimentare, nell’ipotesi in cui l’etichetta contenga la dichiarazione nutrizionale, è concessa anche la facoltà di ripeterne le informazioni più significative, quali il valore energetico oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale a condizione che siano presentate nel campo visivo principale e utilizzando una dimensione che consenta la chiara leggibilità al consumatore. L’apporto nutritivo si riferisce all’alimento così com’è venduto; i valori dichiarati sono valori medi che possono essere stati stabiliti dall’operatore in base alle prove analitiche effettuate sull’alimento in corso di preparazione oppure dal calcolo effettuato a partire dai valori medi, noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati, ma potrebbero derivare anche dal calcolo effettuato a partire da dati già stabiliti e accettati in letteratura.

 

Attenzione alle tolleranze analitiche: L’indicazione relativa al valore medio intende informare il consumatore sulla quantità di sostanza nutritiva contenuta in un alimento che tenga conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini legate al consumo e ad altri fattori che possono influenzare il valore effettivo. I valori dichiarati devono essere compresi nei limiti di tolleranza per tutta la shelf life del prodotto. Al riguardo si vedano le linee guida del ministero della Salute sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale, emanate in data 16 giugno 2016 al  fine di fornire un indirizzo sia alle autorità che effettuano il controllo ufficiale sia agli operatori del settore alimentare, sempre nell’ottica di assicurare una corretta informazione ai consumatori. È possibile prevedere l’indicazione del contenuto nutritivo riferito all’alimento dopo la preparazione solo in casi eccezionali: le modalità devono essere descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni devono riguardare l’alimento pronto per il consumo (art. 31).

 

Alimenti esclusi dall’obbligo di dichiarazione: Esiste una serie di alimenti ai quali, secondo il regolamento (allegato V), non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale: i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; i prodotti trasformati i quali, come unica trasformazione, sono stati sottoposti a una maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;  le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che hanno come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; il sale e i succedanei del sale; gli edulcoranti da tavola; gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; le infusioni a base di erbe e di frutta, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti a parte gli aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; gli aromi; gli additivi alimentari; gli ausiliari di fabbricazione; gli enzimi alimentari; la gelatina; i composti di gelificazione per marmellate; i lieviti; le gomme da masticare; i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 25 cm quadrati; gli alimenti, anche di fabbricazione artigianale, forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità al consumatore  finale o a esercizi di commercio al dettaglio locali che forniscono direttamente il consumatore  finale. Tale obbligo non è previsto inoltre per le bevande alcoliche, aventi un contenuto di alcol superiore all’1,2% in volume (art. 16, par. 4) e gli alimenti non preimballati, eccettuati i casi in cui lo richiedono misure nazionali (art. 44, paragrafo 1).


Se la dichiarazione nutrizionale è fornita a titolo volontario, essa deve rispettare le stesse regole della dichiarazione obbligatoria. Tuttavia, al fine di incoraggiare gli operatori del settore a fornire tali informazioni è previsto che: • per le bevande alcoliche, possa essere limitata al solo valore energetico e non è richiesto alcun formato specifico; • per gli alimenti non preimballati, il contenuto della dichiarazione possa limitarsi sia al solo valore energetico sia al valore energetico e alle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. Sono sufficienti indicazioni per porzione o unità di consumo.

 

La dead line è scattata il 12 dicembre 2016: Il 12 dicembre è stato dunque il termine ultimo concesso agli operatori del settore alimentare per adeguarsi all’obbligo della dichiarazione nutrizionale e non incorrere in sanzioni. Nonostante il regolamento Ue 1169/2011 sia già da tempo applicabile (salvo appunto le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale), con conseguente superamento della normativa nazionale di settore, la relativa disciplina sanzionatoria (di competenza nazionale) non è ancora stata adottata. Il testo attualmente in preparazione è fortemente discusso e il vuoto normativo crea non poche difficoltà agli operatori.  Si pensi che il parlamento italiano, con legge n. 96 del 6 agosto 2013, aveva già delegato il governo a emanare un decreto legislativo in tema di sanzioni al regolamento UE 1169/2011. Per colmare il suddetto vuoto legislativo, il 6 marzo 2015 è stata emanata la circolare 0031077 (cosiddetta “circolare ponte") con la quale il ministero dello Sviluppo Economico dichiara ancora in vigore l’art. 18 del d.lgs. 109/1992, norma nazionale in materia di etichettatura, che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale e che sarà abrogato solo al momento dell’adozione del decreto legislativo in materia di sanzioni. Tale documento, al quale è allegata anche una tabella comparativa di equiparazione dei precetti e quindi delle fattispecie di violazione tra il d.lgs. 109/1992 e il regolamento Ue 1169/2011, chiarisce che le disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 18 del d.lgs. 109/1992 per violazioni delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal nuovo regolamento e alle violazioni delle disposizioni del medesimo decreto che restano in vigore in quanto riguardanti materie non espressamente disciplinate dal regolamento Ue 1169/2011. Occorrerà dunque vedere come intenderanno operare gli organi di controllo in caso di mancata o non conforme dichiarazione nutrizionale ed esaminare, caso per caso, se le fattispecie contestate possano rientrare nella casistica di precetti innovativi, oppure viceversa ricondotte a precetti già previsti dalla normativa nazionale e confermati dal regolamento stesso, tenendo conto che possono essere applicate le sanzioni previste all’art. 18 del d.lgs. 109/1992 solo qualora non sia mutato il relativo precetto in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo.


Alessio Totaro, partner dello Studio Legale Lexjus Sinacta 

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