03/09/2018

LETTERE DI VETTURA FALSE, ECCO COSA RISCHIA CHI LE EMETTE

Corte di Cassazione, con la sen- tenza n. 9453 del 11/10/2017, sez. III Penale, dep. 02/03/2018,  ha recentemente statuito un interessante principio riguardante il caso di un imputato colpevole del reato di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, reo di aver emesso false lettere di vettura CMR al fine di consentire a terzi, soggetti destinatari di fatture per operazioni inesistenti consistenti (cessioni intracomunitarie) l’evasione di imposte. L’imputato era stato condannato dal tribunale di Treviso, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Venezia, alla pena (sospesa) di un anno di reclusione. Il reato descritto è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

All’irrogazione della pena detentiva si aggiungono le pene accessorie, quali l’interdizione dagli uffici direttivi di imprese e persone giuridiche da sei mesi a tre anni e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione da uno a tre anni. 

 

Secondo le difese dell’imputato, la lettera di vettura CMR, in quanto ritenuta priva del valore probatorio del contratto di trasporto, non poteva rientrare nel novero degli “altri documenti" di cui al D. Lgs. 74/2000. La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo la suprema corte, con la nozione “altri documenti", il legislatore si è riferito a quelli “cui le norme tributarie assegnino una funzione probatoria pari a quella delle fatture", destinati quindi ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale. La Corte quindi ha stabilito il principio che “Il documento di trasporto internazionale, denominato CMR o lettera di vettura internazionale, rientra nel novero degli “altri documenti" di cui all’art. 1 lett. a) del d.lg. 74/2000, in quanto assolve ad una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento delle merci intracomunitarie ai fini del loro trattamento Iva ... l’emissione di un siffatto documento per operazioni inesistenti, pertanto, integra la condotta del reato di cui all’art. 8 d.lg. 74/2000." 

 

La Cassazione, ha ritenuto che i documenti di trasporto hanno rilevanza fiscale in base al disposto dell’art. 21, comma IV del dpr 633/1972 (cosiddetto testo unico Iva, che menziona specificamente il documento di trasporto nel novero dei documenti con valore probatorio analogo alle fatture. 


Marco Lenti, Studio Legale Mordiglia


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