02/10/2017

Sanzioni doganali, temutissime e a volte davvero eccessive

L’eterna complessità degli ingranaggi della ragione umana certamente impedisce di dare una spiegazione logica e certa di ogni comportamento, tuttavia ciò non esime dal doversi chiedere in quali condizioni una funzione, un compito, un qualsiasi adempimento da parte di un professionista, pubblico o privato che sia, possa essere svolto in modo ottimale, massimizzandone lo scopo: il dichiarante, nell’ambito di un’operazione di importazione, più difficilmente sarà portato a commettere irregolarità se sopra di lui pende come un’enorme spada di Damocle un pesantissimo apparato sanzionatorio, oppure se viene messo nelle migliori condizioni per ridurre al minimo le possibilità (o gli interessi...) di incorrere in violazioni? 


Quella temuta lettera e) del comma 3, art. 303 del Testo unico doganale
Temutissima dagli operatori, tra le altre, è la famigerata lettera e) del comma 3 dell’articolo 303 contenuto nel Testo unico doganale (Dpr n.43/1973), che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico di chi dichiara irregolarmente e che va da 30 mila euro a dieci volte l’importo dei diritti. Tutto questo nel caso in cui la dichiarazione di importazione sia inesatta per valore, avendo comportato la rideterminazione dei diritti di confine di oltre 4 mila euro. Trascurando in questa sede l’irragionevole ripartizione di responsabilità tra i soggetti coinvolti nelle operazioni, balzava subito all’occhio,  fino a un intervento legislativo dell’ottobre del 2016 (Dl 22 ottobre 2016, n. 193, c.d. decreto scale), l’evidente disparità di trattamento tra sanzioni tributarie: se per tutte le altre categorie sanzionatorie in materia di tributi (Dl n. 472/1997) è prevista per l’operatore una possibilità di “redenzione", correggendo omissioni o errori e per questo avendo diritto a una riduzione della sanzione, tale ravvedimento operoso era inspiegabilmente precluso per le contestazioni in materia doganale. 


Qualche passo avanti da parte del legislatore, ma solo dopo l'ottobre 2016
Finalmente, come si diceva, nel 2016 intervenne il legislatore inserendo nuove disposizioni dedicate alla materia doganale, nel suddetto decreto, per- mettendo al dichiarante di regolarizzare, entro od oltre due anni dall’erronea od omessa dichiarazione, la medesima, avendo per questo diritto a una riduzione pari al settimo o al sesto del minimo edittale. Il tutto, sempre a partire dall’ottobre del 2016, anche se sono già contestati gli illeciti da parte dei funzionari di verifica. Sicuramente si tratta di un passo avanti decisamente meritevole, che alleggerisce sensibilmente il rischio di overdeterrence nei confronti degli operatori di settore, tuttavia la questione a monte è da ricercarsi più in profondità: la logica di dare al nemico che fugge ponti d’oro (anche se effettivamente proprio d’oro non sono, posta l’estrema pesantezza del sopra richiamato impianto sanzionatorio) non risulta essere, da sola, sufficiente per poter efficacemente prevenire la verifica di irregolarità, illeciti, persino reati nella materia in questione. Come a dire che il nemico sia comunque arrivato, abbia fatto dei danni, che poi vengono limitati a posteriori. 


Anche la Corte di Giustizia Ue chiede proporzionalità e adeguatezza 
Lungi dall’auspicare una totale assenza del momento deterrente, sarebbe ben accetto, innanzitutto, un ridimensionamento, qualitativo e quantitativo, dell’apparato sanzionatorio in questione: ciò in aderenza, soprattutto, alle innumerevoli pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea dove, equiparando in quanto a incisività l’illecito amministrativo a quello penale - anzi, proprio l’esempio sopra riportato evidenzia una maggiore afflittività della sanzione amministrativa - non cessa di sottolineare i caratteri di proporzionalità e adeguatezza che esso debba conservare. Infine, un con- tributo per nulla indifferente potrebbe essere dato dall’irrobustimento, in chiave preventiva, di  flussi informativi tra i diversi attori coinvolti nell’operazione, delle garanzie di trasparenza delle operazioni medesime e degli standard professionali degli operatori. 


di Stefano Morelli 
Presidente della commissione Dogane di Assologistica
Share :