30/07/2015

Bonus Ricerca e Sviluppo, ecco cosa prevede il DM

Il Decreto Ministeriale attuativo 27 maggio 2015, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, detta regole per quanto riguarda il cosiddetto Bonus Ricerca e Sviluppo (50% o 25%), ovvero il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 35, articolo unico, legge 190/2014) che sostituisce quello previsto dal decreto Destinazione Italia. Il bonus fiscale è pari al 50% o al 25% per spese di almeno 30 mila euro. Nel decreto ministeriale sono definite attività agevolate (art. 2), caratteristiche del credito d’imposta e adempimenti a carico delle imprese. 

Chi ne ha diritto
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art.4). Il beneficio si applica solo alla parte incrementale di queste spese rispetto al costo medio sostenuto per le stesse attività nei tre anni precedenti il 2015. Tetto massimo annuale: 5 milioni per beneficiario. Spesa complessiva per le attività: almeno 30 mila euro (art.5) . Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono sostenute le spese e va utilizzato in compensazione. 

Attività di ricerca e sviluppo ammissibili 
Sono considerati ammissibili al credito di imposta (art.2) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, che possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non destinati a uso commerciale, oppure la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non rientrano tra le attività ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando rappresentino miglioramenti. 
Al fine di stabilire l'ammontare del credito di imposta sono ammissibili i costi del personale altamente qualificato (dottorato di ricerca, iscrizione a un ciclo di dottorato, laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) a condizione che sia dipendente dell’impresa (a esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali) o in rapporto di collaborazione, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture aziendali.

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