07/01/2020

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto della somministrazione illecita di manodopera: la conversione in legge

Con la legge di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019, in corso di pubblicazione, è ora definito il quadro normativo in tema di responsabilità solidale nell’outsourcing. Al coinvolgimento dell’impresa committente, nell’esternalizzazione, outsourcing e affidamento di lavorazioni e servizi, per l’omesso pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori subordinati e/o autonomi impiegati nell’esecuzione di quello specifico rapporto, si affianca - con effetto dal primo versamento per l’anno 2020 previsto per il 17 febbraio 2020 – la responsabilità del medesimo committente in merito alle ritenute fiscali a carico dei lavoratori sulle retribuzioni dagli stessi percepite.

 

La legge di conversione del Decreto Legge in oggetto ha allentato la morsa in merito al campo di applicazione della legge, riducendo la platea dei soggetti interessati, ma il regime rimane stringente nelle formalità che devono essere adottate e nelle sanzioni.

 

Di seguito le novità che interessano l’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997, dal 1° gennaio 2020:

1)  le imprese che affidino a terzi la fornitura di beni e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute;

2) il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice con una delega per ogni appaltatore, senza possibilità di compensazione (entro 5 giorni lavorativi dal versamento l'impresa appaltatrice deve inviare i dati via PEC);

3)  al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di cui al punto che precede e un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante  codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

4)   il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nel caso di mancata trasmissione o per omessi o insufficienti versamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

5) le imprese appaltatrici non possono avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso del contratto, per il personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati;

6)  in caso di inottemperanza, alle imprese committenti è comminata una sanzione di importo pari alle sanzioni dovute dalle imprese appaltatrici per la violazione degli obblighi di determinazione e tempestivo versamento delle ritenute.

 

Non sono tenute a questi nuovi obblighi le imprese con i seguenti requisiti:

a)  in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che hanno eseguito nell’ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

 

Tali condizioni vanno comunicate al committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Nel testo del Decreto Legge, prima della conversione, il committente era tenuto al versamento direttamente, sulla base dei calcoli forniti dalle imprese appaltatrici.

 

Inoltre, viene estesa l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) sulle prestazioni relative a contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

 

L’inversione contabile non si applica però per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti/società già soggetti allo split payment.

 

avv. Piergiorgio Bonacossa

 

 

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