“La Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 26 marzo scorso ci coglie di sorpresa. Nel momento peggiore per il Paese dal secondo dopoguerra, la possiamo considerare una disposizione quanto meno discutibile". E’ il commento del presidente della Commissione Dogane di Assologistica, Stefano Morelli, alla decisione dell’Agenzia di non concedere alcuna autorizzazione - in merito a decisioni rilasciate mediante Customs Decisions System, autorizzazioni AEO e dello Status di esportatore autorizzato, nonché alle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA - fino al termine dell’emergenza Covid-19 (come si evince da parte del testo della Determinazione che riportiamo sotto).
“Nel contesto della tecnologia digitale dove quasi tutte le attività non di produzione possono essere svolte in remoto, il contenuto della determinazione è quanto meno fuori tempo; le nuove disposizioni non permetteranno al tessuto produttivo nazionale di ricorrere a strumenti fondamentali per poter continuare ad essere attivo, competitivo sui mercati internazionali e di conseguenza prepararsi in anticipo, non appena terminata l’emergenza. Senza dimenticare che in questo modo l’ADM sta venendo meno alla sua missione, sancita all’art. 2 dello Statuto della stessa, che recita: L’Agenzia favorisce la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali", afferma ancora Morelli.
I PUNTI DELLA DETERMINAZIONE DELL’ADM
a. l’adozione di misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie ed autorizzative ai fini dell’ottenimento delle decisioni rilasciate mediante Customs Decisions System, delle autorizzazioni AEO e dello Status di esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA.
b. Gli operatori economici saranno invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti ovvero a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall’Ufficio competente.
c. Salvo i suddetti casi eccezionali, per le istanze presentate e non ancora accettate, l’Ufficio competente non procederà all’accettazione.
d. Qualora l’attività istruttoria, propedeutica al rilascio delle decisioni oggetto di questo provvedimento non sia già ad uno stadio avanzato, l’Ufficio potrà adottare un diniego secondo le procedure previste dalla normativa unionale; l’operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, riproporre l’istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità.
e. Nel caso in cui l’istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo straordinario, l’Ufficio procederà al completamento dell’istruttoria.
f. Laddove gli operatori economici titolari di decisione doganale, per la quale è prevista una scadenza entro e non oltre la data del 1° maggio p.v., ravvisino la necessità di sospendere gli effetti della decisione medesima a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali e commerciali già menzionata, si potrà operare, su richiesta dell’interessato e senza indugio, una sospensione temporanea dell’autorizzazione stessa.
g. Gli operatori economici in possesso di Carnet ATA in scadenza potranno richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, in applicazione dell’art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013.
Le direttive di cui al presente provvedimento hanno efficacia a far data dal 25 marzo e per il perdurare dello stato di emergenza.
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.