25/07/2016
Sulla Gazzetta Ufficiale 158 dell’8.7.16 è stata pubblicata la Legge europea 2015/2016 che ha modificato il comma 3
dell’art. 29 del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 (di attuazione della cosiddetta “Legge Biagi").
Il vecchio comma 3
Prevedeva che:
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".
Il nuovo comma 3
E' il seguente:
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di
discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda".
Gli effetti delle nuove disposizioni
La modifica è avvenuta a seguito di una procedura sanzionatoria della Commissione europea nei
confronti dell’Italia (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL).
In particolare, i servizi della Commissione hanno ritenuto la disciplina sul "cambio appalto"
contenuta nell'art. 29, comma3, D.lgs. 276/03 "in contrasto con le regole comunitarie" e, nello
specifico, con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, in quanto restringerebbe in modo illegittimo
l'ambito di applicazione delle regole sul trasferimento d'azienda contenute nell'articolo 2112 del
Codice civile.
La nuova formulazione del comma 3 avrà significative
conseguenze e, molto probabilmente, si apriranno contenziosi giuslavoristici in materia di
appalti, creando situazioni contraddittorie.
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