
A pochi mesi di distanza dalla sua adozione, arrivano le prime modifiche al sistema sanzionatorio doganale introdotto con il D.Lgs. 141/2024 (Disposizioni Nazionali Complementari al codice doganale UE – DNC); infatti, con il D.Lgs. n. 81/2025 sono stati ridefiniti importanti aspetti per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni doganali.
Le DNC, infatti, avevano ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio particolarmente rigoroso: con la riforma, infatti, l’autorità doganale perde ogni valutazione, anche solo preliminare, sugli elementi soggettivi che circondano un illecito, procedendo il sistema nell’istituzione di un sistema per soglie, sotto alle quali l’illecito è amministrativo, viceversa è penalmente rilevante.
In un contesto, però, particolarmente tecnico e spesso altamente valutativo, questo approccio ha destato forti perplessità tra gli operatori e le associazioni di categoria, soprattutto alla luce della soglia individuata, che era pari, per qualunque tributo, ad euro 10.000, a cui si aggiungono misure accessorie attuali o potenziali particolarmente afflittive, come la confisca, che pure permangono anche dopo il correttivo.
L’intervento più rilevante attiene alla rideterminazione delle soglie per la punibilità penale, perché si procede ora differenziando la soglia penale afferente ai dazi, da quelle dedicata all’IVA ed agli altri diritti di confine. Si interviene dunque sull’art. 96 delle DNC prevedendo l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo evaso, salvo che, alternativamente, l’ammontare dei diritti di confine
- a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000 e
- l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio (prioritariamente, ma non solo, l’IVA), dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 100.000.
Per effetto di quanto precede, sono poi modificate le aggravanti dell’art. 88, riparametrate sui quantum, vista la modifica. Il decreto correttivo modifica, infatti, l’art. 88 DNC, allineando le aggravanti alle nuove soglie di 10.000 euro per i dazi e 100.000 euro per l’Iva. In particolare, oltre alla multa, è prevista la reclusione da tre a cinque anni se l’ammontare dei diritti dovuti supera i 100 mila euro per i dazi o i 500 mila euro per l’Iva. Si applica, invece, la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati sono compresi tra 50 e 100 mila euro, o se l’Iva all’importazione pretesa rientra tra 200 e 500 mila euro.
Schema riepilogativo
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Illecito amministrativo |
Contrabbando punibile con la sola multa |
Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni |
Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da 3 a 5 anni |
Dazi doganali |
fino a 10.000 euro |
dal 10.001 a 50.000 euro |
dal 50.001 a 100.000 euro |
da 100.001 euro |
Diritti di confine diversi dal dazio |
fino a 100.000 euro |
da 100.001 a 200.000 euro |
da 200.001 a 500.000 euro |
da 500.001 euro |
Altri rilevanti innesti riguardano la modifica agli art. 96 e 112 delle Disposizioni, per favorire la disclosure del contribuente.
- In caso di illecito amministrativo, se il contribuente si attiva spontaneamente, prima dell’inizio di accessi, ispezioni e verifiche, non si applicano sanzioni, né confisca;
- In caso di illecito penale, nello stesso senso, se il contribuente procede con una disclosure volontaria dell’illecito, ma attivando il ravvedimento operoso, la fattispecie perde rilievo penale, né si procede alla confisca.
Inoltre, sempre sul fronte penale, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa, da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato, ma non impedisce l’applicazione della confisca, da valutare case by case.
Il nuovo sistema è senz’altro più favorevole rispetto al precedente, seppure comporti ancora alcune questioni estremamente rilevanti. Tra queste, resta anzitutto il tema delle soglie che, sui dazi, rischiano di essere estremamente ridotte se rapportate a talune fattispecie, come quelle in materia di origine preferenziale non riconosciuta, dazi antidumping o altre misure analoghe accertate a posteriori o, ancora, individuazione di elementi di valore rilevanti, come royalties o licenze. A ciò si aggiunga la questione della confisca che, nei casi penali e, ancor di più, in quelli amministrativi, resta una misura che rischia di essere abnorme, se parametrata all’illecito ed al quantum evaso, perché è riferita non alla somma accertata, ma all’intera partita di merci oggetto di illecito (o ad un valore in denaro o altra utilità ad essa equivalente).
Avv. Ettore Sbandi
Of counsel Deloitte Studio Tributario e Societario | Global Trade Advisory