05/04/2012

COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO, NO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

In data 5 marzo 2012, con parere indirizzato al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché al Direttore Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Presidente della consulta generale per l’autotrasporto e la logistica ed al Presidente dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo, anche “AGCM") ha nuovamente preso posizione in merito ai costi minimi di sicurezza in materia di autotrasporto, avviando, in questa occasione, una procedura che potrebbe essere destinata a concludersi con l’instaurazione di un giudizio dinnanzi al giudice amministrativo. In particolare, l’AGCM ha statuito che le determinazioni dei costi minimi effettuate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto ed il decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti che ha recepito tali determinazioni, si pongono “in contrasto con i principi a tutela della concorrenza, a livello nazionale e comunitario in quanto dispongono un’artificiosa fissazione di prezzi minimi per le attività di autotrasporto che, senza offrire alcuna parametrazione a istanze di sicurezza proprie della circolazione stradale corrispondono di fatto all’introduzione di tariffe obbligatorie sull’intero territorio nazionale, con significativi effetti anche rispetto al commercio tra Stati membri dell’Unione Europea". Prosegue l’AGCM osservando che il regime dei costi minimi, anche in ragione della composizione dell’Osservatorio (“organo della Consulta la cui composizione risulta caratterizzata dall’ampia presenza di associazioni di categoria"), “solleva tra l’altro perplessità pure per quanto riguarda i rischi di un più ampio coordinamento di settore" . Alla luce di ciò, l’AGCM conclude statuendo che le determinazioni dell’Osservatorio adottate in data 2.11.2011 e 14.12.2011, nonché il decreto dirigenziale prot. 234 del 22.11.2011 che ha recepito le stesse, si basano su una normativa che contrasta con i principi antitrust comunitari e, quindi, grava Le amministrazioni dovranno comunicare all’AGCM quali iniziative hanno adottato al fine di dare seguito a detto invito-diffida. In difetto di adeguamento ai principi concorrenziali entro sessanta giorni, l’AGCM sarà legittima a presentare ricorso al giudice amministrativo. In detto contesto, rileviamo che: (i) sotto il profilo tariffario, l’iniziativa assunta dall’AGCM rappresenta il primo passo di un percorso che dovrebbe condurre ad un adeguamento tempestivo del settore ai principi antitrust, quanto meno a livello amministrativo (revoca delle determinazioni dell’Osservatorio). Non possiamo, peraltro, trascurare che analogo adeguamento sarebbe necessario, preliminarmente, a livello legislativo. Ed infatti, il meccanismo dei costi minimi si fonda su norme di legge (art. 83 bis D.L. 112/2008), essendo quindi essenziale modificare la normativa di riferimento al fine di adeguare la stessa ai principi antitrust; (ii) qualora l’Osservatorio non si adeguasse all’invito dell’AGCM, quest’ultima sarebbe legittimata ad agire in giudizio, domandando quindi l’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio, nonché del decreto dirigenziale che ha recepito le stesse. E’ ragionevole ipotizzare che il giudice adito non potrà non tener conto dei vizi dei provvedimenti denunciati dall’Autorità, anche sulla scorta di precedenti giurisprudenziali, anche comunitari, che potrebbero indurre a ritenere fondata la posizione assunta dall’AGCM. Nelle more, non possiamo escludere che un giudice nazionale (Tribunale civile, eventualmente adito da un autotrasportatore per ottenere il pagamento dei costi minimi) possa reputare, già sulla scorta del contenuto del citato parere, che le determinazioni dell’Osservatorio che hanno introdotto e aggiornano i costi minimi di sicurezza siano in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con le norme antistrust comunitarie, con la conseguenza che le stesse dovrebbero essere disapplicate. In attesa di una (auspichiamo definitiva) pronuncia dell’AGMC e/o del giudice amministrativo, pare ragionevole che le imprese di autotrasporto continuino ad osservare i costi minimi di sicurezza in sede di contrattazione e, quindi, di pagamento, con l’accortezza di voler specificare che il pagamento delle fatture che sono state predisposte dell’autotrasportatore in ossequio a dette tariffe avviene “con riserva di ripetizione".
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