
Con le recenti sentenze n. 388/2025 del Tribunale di Pordenone e n. 697/2025 del Tribunale di Trani, è stata affrontata la questione della competenza territoriale nelle controversie tra vettore e sub-vettore relative al pagamento delle prestazioni di trasporto eseguite da quest’ultimo. Più specificamente, in entrambi i procedimenti, i giudici hanno accolto l’eccezione di incompetenza territoriale svolta dal vettore, revocando così i decreti ingiuntivi precedentemente emessi in favore dei sub-vettori, i quali sono stati condannati a rifondere al vettore le spese dei giudizi, ove è stata sollevata la citata eccezione di incompetenza.
Più specificamente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il vettore eccepiva l’incompetenza del giudice adìto dal sub-vettore, affermando che fosse invece competente il giudice del luogo ove si trovava la propria sede legale. A sostegno di tale eccezione, la società committente dei trasporti analizzava i vari criteri previsti dal codice di rito per la corretta determinazione della competenza territoriale dell’organo giudicante; ciò faceva a partire dall’art. 19 c.p.c. che individua il foro generale delle persone giuridiche nel luogo della loro sede legale.
Sulla base della citata disposizione, il giudice competente per il procedimento monitorio e per il successivo (eventuale) giudizio di opposizione sarebbe quindi stato il giudice del luogo ove si trovava la sede legale del vettore (presunto debitore del credito da trasporto), vale a dire, nei due casi in esame, il Tribunale di Vicenza, in quanto la sede legale della società committente si trovava nel circondario del citato Tribunale.
Nell’argomentare l’eccezione di incompetenza, il vettore precisava poi che:
(i) l’art. 20 c.p.c. introduce, per le cause relative ai diritti di obbligazione, due criteri (tra loro alternativi) ulteriori rispetto al foro generale previsto dall’art. 19 c.p.c.; più specificamente, a norma della citata disposizione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione (c.d. “forum contractus”) o il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione (c.d. “forum destinatae solutionis” o foro del domicilio del creditore);
(ii) per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, l’art. 1182 c.c. prevede che esse debbano essere adempiute al domicilio del creditore.
Da una prima disamina, dal combinato disposto delle predette disposizioni, ne sarebbe derivato che competente a decidere dei crediti da trasporto azionati in sede monitoria fosse (anche) il giudice del luogo in cui si trovava la sede legale del sub-vettore (rispettivamente, nei due giudizi in commento, Trani e Pordenone). Tuttavia, il vettore osservava che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno limitato il perimetro applicativo del citato art. 1182 c.c., precisando che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora […] ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte, – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c. (Cass. SS. UU., 13.09.2016 n. 17989).
Facendo applicazione di tale principio ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo da cui traggono le due pronunce in commento, la società committente dei trasporti oggetto di causa rilevava che un credito fondato su fatture, se contestato dal debitore nel successivo giudizio di opposizione, perde il requisito di liquidità, di talché è inapplicabile la disciplina dell’art. 1182 c.c. e, conseguentemente, il c.d. “foro del creditore”.
Entrambi i Tribunali – dopo aver esaminato i criteri per la determinazione della competenza territoriale suscettibili di operare nelle controversie tra vettore e sub-vettore – hanno accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società committente dei trasporti oggetto di causa, facendone derivare il seguente principio: in mancanza di un contratto di trasporto tra le parti, il giudice territorialmente competente ad emettere il decreto ingiuntivo deve essere individuato in base al foro generale ex art. 19 c.p.c., ossia nel luogo ove il vettore (quale convenuto, presunto debitore) ha la propria sede legale; ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata sentenza n. 17989/2016, affinché l’obbligazione possa definirsi portabile (con conseguente competenza del giudice del luogo in cui si trova il domicilio del creditore, ossia il sub-vettore), l’effettiva liquidità dell’obbligazione deve risultare dal titolo alla base della pretesa azionata.
Come detto, l’art. 20 c.p.c. introduce anche il c.d. forum contractus. Al riguardo, il Tribunale di Trani, con la citata sentenza n. 697/2025 statuiva che, qualora vi sia un contratto di trasporto tra le parti, se il sub-vettore non prova che la conclusione dell’accordo sia avvenuta di persona, deve ritenersi che la stessa sia avvenuta a distanza, anche eventualmente per via telefonica; conseguentemente, il forum contractus (ex art. 1326, co. 1, c.c. e art. 20 c.p.c.) va individuato nel luogo in cui il vettore ha la propria sede legale, poiché lì deve intendersi perfezionato l’accordo mediante lo scambio di proposta e accettazione.
Il Tribunale di Trani, inoltre, respingeva l’ulteriore rilievo del sub-vettore che riteneva applicabile al caso di specie l’art. 1327, comma 1, c.c. (a norma del quale “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione”), essendo inimmaginabile che alla richiesta di esecuzione di un trasporto, tanto più con riguardo a prodotti <> di cui nel caso si tratta, soggetti a rapido deterioramento, il compimento della prestazione possa seguire senza essere preceduto dalla immediata comunicazione della conferma quanto meno che il trasporto sarà in effetti eseguito nei tempi e con le modalità richiesti.
Secondo i citati giudici di merito, quindi, se sussistono i presupposti fattuali di cui ai due giudizi in commento, il giudice territorialmente competente a decidere del (presunto) credito da trasporto va individuato secondo il criterio generale previsto dall’art. 19 c.p.c., ossia presso il foro ove il vettore ha la propria sede legale, e non presso il foro del (presunto) creditore; pena, altrimenti, la revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente condanna del sub-vettore alla refusione, a favore del vettore, delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tribunale di Trani, Sezione civile, 29.06.2025 n. 697
Tribunale di Pordenone, Sezione civile, 01.07.2025 n. 388
Segnalazione di
Avv. Francesca Maria Federica Scapin