14/03/2012

EXPORT DI NUOVE TECNOLOGIE: ISTRUZIONI PER L’USO

Le aziende italiane stanno sperimentando sempre di più che, accanto al mercato dei prodotti, nel mondo si sta affermando il mercato delle tecnologie. In particolare, in certi settori economici altamente specializzati il know-how acquista un ruolo decisivo e complementare alla vendita dei prodotti. In altri casi, rappresenta una valida (e forse unica) alternativa. Ciò si verifica, ad esempio, in quegli stati in cui risulta difficile penetrare il mercato straniero a causa di barriere all’entrata di varia natura (ad esempio quelle derivanti dal protezionismo attuato da alcuni Paesi). Il mondo delle imprese italiane possiede alcuni know-how importanti, e, probabilmente può investire in modo ancora più incisivo sull’esportazione della tecnologia sia in termini di risorse che di conoscenze.

Va, innanzitutto, chiarito che oggetto del trasferimento di tecnologia sono conoscenze tecniche che possono essere brevettate e non brevettate. In quest’ultimo caso il trasferimento, per lo più, si attuerà tramite licenze di know-how. E’ interessante sottolineare che quest’ultime, a volte, assumono un ruolo fondamentale, se non superiore a quello delle licenze di brevetto. Nella nostra pratica abbiamo verificato che questo accade in particolare qualora il trasferimento di tecnologia si inserisca nell’ambito di un progetto di “impianti chiavi in mano". In un tale contesto, infatti, risultano preziose quelle conoscenze tecniche e manageriali che costituiscono il cosiddetto “cook book" (il ricettario) per il funzionamento ottimale dell’impianto. Le conoscenze trasferite con la licenza di know-how hanno un valore significativo anche quando vi sono licenze miste di brevetto e know-how, dove quest’ultimo risulta complementare al brevetto, rappresentando la modalità operativa per la sua applicazione.

Se, da una parte, il trasferimento di tecnologia all’estero può creare nuovo valore economico e rappresenta, senza dubbio, un’importante occasione di business per le piccole e medie aziende, dall’altra, può esporre l’impresa non adeguatamente preparata a rischi considerevoli. I maggiori pericoli derivano, in primo luogo, dall’assenza di tutele contrattuali dell’azienda titolare del know-how, che dovrà, innanzitutto, preoccuparsi di predisporre un contratto sotto forma di “licenza", ossia, in una forma in cui, senza spogliarsi della proprietà intellettuale delle conoscenze tecniche, conceda al licenziatario (il destinatario del trasferimento) il diritto di utilizzarle per suoi determinati fini commerciali.

E’ consigliabile che l’impresa in questa tipologia di contratti ponga specifici limiti agli usi della tecnologia, con riferimento, ad esempio, ai tipi di mercato del prodotto fabbricato e anche ai settori di applicazione. Fra tali limiti, importante è anche quello relativo al territorio in cui viene utilizzata la licenza. L’azienda italiana dovrà, inoltre, prestare la massima cura nella preparazione dell’allegato tecnico al contratto che conterrà la descrizione dettagliata del know-how oggetto di licenza. Qualora il trasferimento di tecnologia produca effetti nel territorio dell’Unione Europea, è fondamentale verificare la conformità delle clausole contrattuali con i requisiti di legge previsti dalla legislazione europea in materia di tutela della concorrenza.

L’esportazione della tecnologia da parte di operatori italiani potrebbe rafforzarsi non solo con l’ausilio di appropriati strumenti contrattuali ma anche con il supporto di studi di strategie di marketing diretti a migliorare la capacità di commercializzazione dell’impresa. Fondamentale sarebbe anche una promozione della tecnologia prodotta in Italia attraverso la presenza in fiere tecnologiche e missioni organizzate nell’ambito di una più ampia politica volta al potenziamento di quanto prodotto nel nostro paese.

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