25/11/2016

Fallimento del committente-cliente nel contratto fornitura di servizi di logistica, la parola al legale

La procedura concorsuale del fallimento, che coinvolge il committente, produce diverse conseguenze sul contratto di fornitura di servizi logistici, che è in corso con il fornitore, e in relazione agli obblighi nascenti da tale accordo. Preliminarmente, vale la pena di sottolineare che la circostanza del fallimento non può essere utilizzata dal fornitore per fuoriuscire dal contratto di logistica. Infatti, la legge fallimentare stabilisce che sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. Molto spesso notiamo, invece, che nei contratti viene inclusa fra le cause di risoluzione immediata dei contratti di logistica, accanto all’ipotesi di liquidazione volontaria e di sopravvenuta incapacità finanziaria anche il caso del fallimento di una delle parti. Occorre pertanto, fare attenzione nella redazione delle clausole di risoluzione a non inserire il fallimento come causa di risoluzione automatica dell’accordo, e, nel contempo, essere consci che, in caso di fallimento del cliente, non si può porre fine al contratto e sapere come agire per affrontare tale situazione, nel caso si verifichi.


I passi da seguire per gestire il contratto pendente
In aggiunta, la normativa fallimentare prevede che l’esecuzione dei contratti che il fallito ha in corso, rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero decide di cessare dal medesimo. In conformità con le suddette disposizioni, il fornitore dei servizi logistici deve seguire una determinata procedura per potere gestire il contratto pendente con il cliente, che è stato dichiarato fallito. Pertanto, innanzitutto, dovrà essere inviata una formale comunicazione al curatore del fallimento, onde chiedergli di prendere posizione in merito al contratto di logistica pendente.


Due ipotesi: se il curato continua il contratto oppure se non esterna la propria intenzione
Se il curatore decide di continuare il contratto di logistica, dovrà formulare una dichiarazione di subingresso con un atto espresso e ciò implicherà per il fallimento l'acquisto di tutti i diritti derivanti dal contratto e l'assunzione dell'obbligazione che erano in capo al committente dichiarato fallito. Nell’ipotesi in cui, invece, il curatore non provveda ad esternare le proprie intenzioni, al fornitore non resterà che rivolgersi al tribunale per chiedere al giudice di intervenire, fissando un termine al curatore per rispondere al fornitore dei servizi logistici, e spirato tale termine, in assenza di risposta dal curatore, il contratto tra le parti si considererà sciolto.


Che fare della merce in giacenza nel magazzino
Oltre alla necessità di sapere se il contratto “sospeso" per effetto del fallimento prosegua o meno, il fornitore potrebbe avere l’esigenza di liberarsi della merce scaduta, per esempio di prodotti alimentari, del committente fallito, giacente nel proprio magazzino. Anche in tale caso, il fornitore dovrà rivolgersi al curatore, invitandolo a ritirare immediatamente la merce. Non sono legittime le azioni, che spesso, alcuni fornitori di logistica intraprendono, di distruggere la merce di proprietà del cliente fallito o, in altri casi, di venderla a terzi, esercitando in tal modo forme di autotutela.


Che fare dei crediti del fornitore maturati in forza del contratto di fornitura
Un ulteriore conseguenza del fallimento del committente va analizzata. Si tratta dei crediti del fornitore maturati in forza del contratto di fornitura dei servizi logistici. Occorre, al riguardo, distinguere fra i crediti scaduti prima della data di fallimento e quelli acquisiti successivamente. Per quanto riguarda i primi, il fornitore potrà farli valere mediante la domanda di insinuazione al passivo nel termine indicato dal curatore. Quest’ultimo, infatti, una volta esaminate tutte le scritture del fallito, procede alla comunicazione ai creditori, usualmente tramite posta certificata, invitandoli a partecipare alla procedura, depositando nella cancelleria del tribunale competente la domanda di ammissione, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Mentre, per i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, qualora il curatore sia subentrato nel contratto di fornitura dei servizi logistici, il fornitore, per il compenso per l’attività logistica svolta, verrà pagato in prededuzione con le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo del fallimento. Ciò significa che i crediti del fornitore saranno soddisfatti con precedenza rispetto agli altri creditori e il loro pagamento potrà avvenire dopo che sia stato autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato del fallimento.


Dove riconsegnare la merce affidata in deposito?

Non va tralasciato neppure l’aspetto del luogo di restituzione della merce, ove il curatore decide di riceverla in consegna dal fornitore. All’uopo, il codice civile statuisce che la restituzione della merce affidata in deposito deve avvenire nel luogo in cui questa doveva essere custodita. Accade che alcuni contratti di fornitura di servizi logistici prevedano l’obbligo del fornitore di consegnarla in altri luoghi. Ebbene, le parti possono derogare al codice civile, concordando un luogo diverso per la riconsegna della merce. Tuttavia, suggeriamo di precisare nell’apposita clausola anche a carico di quale parte, committente o fornitore, saranno le spese di trasporto ed ogni altro costo per la rimessa della merce al committente. Ciò al fine di non fare sorgere controversie sul punto fra le parti.


Un ultimo consiglio
Le questioni esaminate ci consentono di raccomandare al fornitore, in caso di fallimento del suo cliente, di eseguire in modo diligente la procedura prevista dalla normativa fallimentare, in modo da tutelare i propri interessi, da un lato, per liberarsi della merce trattenuta il prima possibile e, dall’altro, per recuperare i propri crediti, ma, nel contempo, senza recare pregiudizio al fallimento. Il mancato rispetto delle regole sancite comporta, per il fornitore, il rischio di commettere reato di appropriazione indebita, poiché agirebbe nella veste di proprietario della merce, pur non essendolo, per trarne indebiti vantaggi a nocumento del committente fallito.


a cura di TORRENTE VIGNONE STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE
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