30/10/2015

Internazionalizzazione, aspettando il nuovo Codice della Ue - di Stefano Morelli

Internazionalizzazione. Questo è senza dubbio uno dei termini più importanti e più delicati se ci poniamo nell’ottica di imprese esportatrici e importatrici. Nel conseguente processo di adattamento alla globalizzazione dei mercati, ora disomogeneo, ora frenetico, le imprese, purtroppo, hanno sovente sottovalutato un anello fondamentale della loro attività economica: la conoscenza degli effetti che derivano dalla regolamentazione del trasferimento fisico e giuridico delle merci. 

L’attenta valutazione della normativa comunitaria, a livello di Unione Doganale, deve essere pietra angolare per il business del settore: talvolta infatti accade che la sua mancata conoscenza si traduce in un inesorabile fallimento dell’attività economica. Esempio lampante della fondamentale importanza della conoscenza della normativa comunitaria è costituito dalle regole relative all’origine delle merci: poiché pecuniae citissime percurrunt, potrebbe rivelarsi di vitale importanza sapere che l’origine di una merce in talune circostanze può addirittura annullare il dazio gravante sul prodotto importato. 

Venendo alla dinamica realtà dei fatti in questione, è bene sottolineare il fatto che sarà necessario far riferimento al vecchio codice doganale comunitario (Reg. 2913/92/CE) fino al 1 maggio del 2016, data in cui si auspica che l’emanazione di disposizioni di attuazione del nuovo codice (CDU, approvato con Reg. n. 952 del 9 ottobre 2013) dia completa attuazione al novellato testo legislativo. Ma ciò non ci impedisce di porre attenzione ed interesse alle novità del nuovo codice, che toccheranno molto da vicino, oltre che i legislatori nazionali, soprattutto gli operatori. 

La novella portata dal legislatore comunitario fa perno su un processo di armonizzazione di ampio respiro: mira, sia a livello di principi, che a livello operativo — che è quel che interessa at the end of the day — ad uniformare gli istituti chiave del diritto doganale attraverso una disciplina trasversale tra tutti e 28 gli Stati Membri. Tra le novità svettano quelle dello sdoganamento centralizzato e dell’uniformazione dei criteri di verifica e controllo. 

Si parla dunque di armonizzazione, snellimento e uniformità delle disposizioni doganali: ma cosa cambia, sinteticamente, a livello operativo? 
Snellimento, informatizzazione, fluidità dei controlli e delle procedure doganali: i parametri di controllo dovranno essere effettuati nell’ambito di un quadro comune informatizzato, basato sulla gestione del rischio, attraverso scambi di informazioni tra le amministrazioni doganali. E’ indubbiamente di vitale importanza che questo nuovo sistema di controlli possa essere celere ed efficiente, date le esigenze di dinamicità che impongono i moderni traffici commerciali. Verranno finalmente codificate procedure di sdoganamento anticipato (il cosiddetto preclearing), saranno previste procedure nuove, semplificate, e verrà potenziato il rapporto di partnership tra dogane ed operatori economici. In più, la crescente importanza della certificazione doganale AEO - nelle forme customs, security, full - risulterà strumentale ad una operatività potenziata per gli operatori a cui le autorità doganali hanno attribuito uno standard elevato di affidabilità, e per questo ritenuti meritevoli di particolare tutela, nell’ottica di rapporti di partnership tra dogane e soggetti coinvolti in operazioni import/export. 
Alleggerimento delle sanzioni: tema senz’altro delicato, per cui si vedono introdotti principi giurisprudenziali di proporzionalità, effettività e dissuasività nel sistema degli illeciti connessi all’importazione. Sistema di illeciti che invece in Italia, con il D.L. 16/2012, è stato reso ancora più rigido e dannoso non solo per la vita delle imprese italiane, ma anche per l’impatto che la loro attività ha sull’economia del nostro paese. E’ molto discutibile, ad esempio, l’aderenza al predetto principio di proporzionalità di una sanzione che prevede il pagamento da un minimo di 30.000 Euro ad un massimo pari a dieci volte i diritti evasi, nel caso di maggiori diritti accertati in misura superiore a Euro 4.000 (vedasi il famigerato terzo comma dell’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali). 
Introduzione della figura del rappresentante doganale: L’Unione Europea riconosce tramite questa figura a qualunque intermediario doganale il diritto di agire in rappresentanza, a prescindere dal fatto che si tratti di un soggetto professionista. L’infinita e costante revisione delle disposizioni doganali non può che essere connaturata al mondo dei traffici commerciali. Dinamicità, rapidità, efficienza e sicurezza sono degli imperativi assoluti imposti dalle leggi naturali di concorrenza e di mercato, e per questo, con occhio sempre vigile al cambiamento, ci auspichiamo da parte delle autorità nazionali una risposta coerente agli standard previsti dall’Unione Europea nel nostro settore. 

 di Stefano Morelli, presidente della Commissione "Dogane" di Assologistica
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