LAgenzia delle Dogane (ADM) in data 21 aprile ha accordato unulteriore proroga, estendendone la portata, per il pagamento dei conti di debito tramite la DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 121878 RU del 21 Aprile 2020 e Comunicato 121877/RU alle Associazioni di categoria.
Secondo quanto stabilito dai provvedimenti in questione viene anzitutto concessa unestensione aggiuntiva con proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all8 maggio 2020, senza pagamento di interessi e sanzioni, agli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:
1) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dellanno precedente, se nellanno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
2) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nellanno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.
In aggiunta, viene prevista lopportunitΰ di richiedere il differimento anche per altri soggetti che non soddisfino i requisiti sopra esposti. ADM infatti riconosce, anche in presenza di parametri diversi, la prerogativa degli Uffici delle Dogane competenti ad effettuare diverse valutazioni sulla base di istanze individuali, previa analisi caso per caso, e supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato allimpresa una carenza di liquiditΰ ovvero effetti di natura sociale.
Precedentemente con la Determinazione Direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020, considerati lart. 92, comma 3, del D.L. 18/2020 e lart. 112, comma 3, del Regolamento UE 952/2013 (CDU), era stata applicata alla sola categoria dei trasportatori la proroga del pagamento dei cd conti di debito senza pagamento di interessi e lirrogazione di sanzioni.
La stessa proroga viene ora estesa anche a categorie diverse rispetto a quelle originarie, relative al solo settore del trasporto secondo precedente listatura dei Codici ATECO (Nota Prot. 98769/RU del 24 marzo u.s.). Pertanto sarΰ possibile richiedere una ulteriore proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 23 aprile e la data dell8 maggio 2020, per qualunque operatore, a condizione di rispettare i criteri previsti.
Operativamente questo si traduce nellobbligo dellimpresa, per poter accedere al beneficio, di produrre a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) allufficio competente:
1) apposita Autocertificazione si veda di seguito;
2) documentazione probatoria dello stato di difficoltΰ economica, asseverata da un commercialista o revisore.
LADM ha altresμ pubblicato un apposito Modello di Istanza si veda in allegato con cui loperatore puς richiedere la proroga di trenta giorni. Tale documentazione dovrΰ, tuttavia, essere supportata da apposita attestazione asseverata da un professionista specificatamente individuato in un:
· iscritto allOrdine dei dottori commercialisti,
· o Revisore contabile,
· o Societΰ di Revisione,
che comprovi di aver subito una diminuzione di fatturato, del 33% o 50% a seconda dei casi, nei mesi di marzo o aprile rispetto al 2019.
La valutazione della riduzione dei ricavi dovrΰ inoltre essere effettuata considerando la mensilitΰ precedente a quella di scadenza del conto di debito e quindi:
- il mese di marzo 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire ad aprile 2020;
- il mese di aprile 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire a maggio 2020.
Viene inoltre specificato come lUfficio a cui presentare listanza in oggetto sia lUfficio che ha rilasciato lautorizzazione per la dilazione di pagamento (DPO) e per la costituzione della relativa garanzia (CGU), ai sensi dellart. 22 del CDU.
Risulterΰ pertanto in ogni caso utile per le imprese interessate presentare la richiesta agli uffici competenti laddove si ravvisino sia dei cali di fatturato, secondo i parametri individuati dallAgenzia, sia in carenza di liquiditΰ o difficoltΰ finanziarie tramite istanze individuali.
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Articolo cura del dott. Marco Sella
Customs & Global Trade Advisor
Responsabile Consulenza Doganale M. Parisi
23/04/2020, © Euromerci - riproduzione riservata