17/02/2014

Quali le regole per il braccio gru assemblato al carrello? SicuraMente le illustra

Sapevate che in magazzino nell’assemblare un braccio gru ad un carrello elevatore bisogna rispettare alcune importanti indicazioni di legge? Giorgio Fontana, responsabile Qualità Sicurezza Ambiente in Linde MH Italia, ha supportato il team della campagna SicuraMente in una breve panoramica sull’argomento. Il braccio gru è un’attrezzatura, spesso di semplice costruzione, che si applica sulle forche del carrello (o inforcata sulle stesse) per movimentare e sollevare carichi e materiali non gestibili da un tradizionale carrello elevatore. Tale struttura, assemblata al carrello, estendendone il baricentro oltre la normale lunghezza delle forche, ne aumenta la pericolosità di utilizzo. Ecco perché l’uso del braccio gru è regolato dalla vigente normativa sulla sicurezza. Alcune indicazione generali ci vengono date dal Testo Unico sulla Sicurezza che prevede che le attrezzature di lavoro debbano essere adeguate allo scopo per il quale sono utilizzate e rese idonee ai fini della sicurezza e della salute. Inoltre, devono essere utilizzate in modo conforme a quanto indicato dal fabbricante. Con la circolare n. 30 del 24/12/12, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha poi chiarito la definizione e i limiti di applicabilità dei bracci gru: essendo un’attrezzatura intercambiabile (Direttiva Macchine, 2006/42/CE e s.m.i.) il produttore deve garantire che la combinazione di braccio gru e carrello soddisfi tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti dalla Direttiva.
L’appartenenza dei bracci gru al novero delle attrezzature intercambiabili è stato recentemente ribadito nel seminario INAIL dal titolo “Presentazione del 7° rapporto sull’attività di accertamento tecnico svolta nell’ambito della sorveglianza del mercato riguardante le macchine marcate CE", svoltosi a Milano il 12 dicembre 2013. In sintesi per essere in regola, le condizioni necessarie da rispettare sono quattro: • il manuale uso e manutenzione del carrello elevatore deve prevedere tra i possibili utilizzi l’uso del braccio gru; • il manuale uso e manutenzione deve indicare le tipologie e caratteristiche specifiche dei carrelli a cui l’attrezzatura può essere abbinata; • l’attrezzatura deve essere marchiata CE e accompagnata da una dichiarazione di conformità; • il produttore dell’attrezzatura deve fornire informazioni sul carico massimo per ogni posizione di carico (diagramma delle portate).
Allo stato attuale, la realtà è ben diversa da quanto richiesto. Troviamo spesso bracci gru proposti e venduti come “generalisti" (utilizzabili cioè da qualunque tipologia di carrello elevatore) ed è facile rintracciare nei magazzini dei modelli “fai da te". Il manuale uso e manutenzione dei carrelli non cita quasi mai il possibile utilizzo dello stesso in combinazione con bracci gru e il fornitore non è spesso in grado di fornire informazioni utili e sufficienti a preparare una targhetta e un diagramma delle portate. Quali rischi corrono gli utilizzatori di queste attrezzature? Ad amministratori di azienda e responsabili della sicurezza facciamo presente che la circolare del ministero stabilisce che un utilizzatore che mette in servizio il braccio gru assemblandolo a un carrello in suo possesso, ne diviene il fabbricante. Saranno quindi, a suo carico, la costituzione del fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità CE, l’apposizione della marcatura CE e la stesura del manuale di uso e manutenzione! Segnaliamo infine che, indipendentemente dall’origine del braccio gru, il suo impiego introduce una nuova destinazione d’uso per il carrello elevatore (il sollevamento di materiali) e lo fa rientrare nel novero delle attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08. Di conseguenza, il carrello dovrà essere sottoposto alle verifiche periodiche, ai sensi dell’art. 71, c. 11, con le modalità e le frequenze definite nel Decreto Ministeriale 11/04/2011 e ss.

Il team di SicuraMente
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