23/09/2016
Il 19 ottobre (ore 10-13) Assologistica organizza un seminario dal titolo "Appalti e trasferimento di azienda, ecco cosa cambia con la Legge europea 2015/2016
(L. 7.7.16 n. 122 art. 30)" con il supporto consulenziale degli avv. Massimo Dramis e Patrizia D'Ercole dello Studio Legale Dramis Ammirati e Associati.
Un passo indietro
Sulla G.U. n. 158 dell’8.7.16 è stata pubblicata la Legge europea che ha modificato il comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 (d.lgs. di attuazione della cosiddetta “ Legge Biagi"). Il vecchio comma 3 prevedeva che: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda". Il nuovo comma 3 é il seguente: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".
Bocciatura della Commissione Europea
La modifica è avvenuta a seguito di una procedura sanzionatoria della Commissione Europea nei confronti dell’Italia (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL). In particolare, i Servizi della Commissione hanno ritenuto la disciplina sul "cambio appalto" contenuta nell'art. 29, comma3, D.lgs. 276/03 “in contrasto con le regole comunitarie" e, nello specifico, con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, in quanto restringerebbe in modo illegittimo l'ambito di applicazione delle regole sul trasferimento d'azienda contenute nell'articolo 2112 del Codice civile. La nuova formulazione del comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003 avrà significative conseguenze e, probabilmente, si apriranno contenziosi giuslavoristici in materia di appalti.
Contenuti del seminario
• Nel corso dell’incontro verrà ripercorsa l’evoluzione dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003, dalla sua formulazione originaria ai vari interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo.
• Verranno poi approfondite nel dettaglio le modifiche introdotte dall’art. 30 della Legge n. 122/2016 entrata in vigore lo scorso 23 luglio. • Saranno quindi esaminati i possibili scenari conseguenti ai cambi appalto.
• Verranno evidenziate le problematiche interpretative e i rischi di contenzioso.
• Verranno condivisi i primi spunti di riflessione rispetto alle tematiche maggiormente controverse, quali i concetti di “discontinuità" e di dotazione di una “propria struttura organizzativa e operativa" introdotti dalla legge del 2016.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni contattare la segreteria di Assologistica Cultura e Formazione
Tel: 02.66.98.98.66 - Cell: 334.68.52.762
email: culturaformazione@assologistica.it
Un passo indietro
Sulla G.U. n. 158 dell’8.7.16 è stata pubblicata la Legge europea che ha modificato il comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 (d.lgs. di attuazione della cosiddetta “ Legge Biagi"). Il vecchio comma 3 prevedeva che: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda". Il nuovo comma 3 é il seguente: "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".
Bocciatura della Commissione Europea
La modifica è avvenuta a seguito di una procedura sanzionatoria della Commissione Europea nei confronti dell’Italia (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL). In particolare, i Servizi della Commissione hanno ritenuto la disciplina sul "cambio appalto" contenuta nell'art. 29, comma3, D.lgs. 276/03 “in contrasto con le regole comunitarie" e, nello specifico, con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, in quanto restringerebbe in modo illegittimo l'ambito di applicazione delle regole sul trasferimento d'azienda contenute nell'articolo 2112 del Codice civile. La nuova formulazione del comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003 avrà significative conseguenze e, probabilmente, si apriranno contenziosi giuslavoristici in materia di appalti.
Contenuti del seminario
• Nel corso dell’incontro verrà ripercorsa l’evoluzione dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003, dalla sua formulazione originaria ai vari interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo.
• Verranno poi approfondite nel dettaglio le modifiche introdotte dall’art. 30 della Legge n. 122/2016 entrata in vigore lo scorso 23 luglio. • Saranno quindi esaminati i possibili scenari conseguenti ai cambi appalto.
• Verranno evidenziate le problematiche interpretative e i rischi di contenzioso.
• Verranno condivisi i primi spunti di riflessione rispetto alle tematiche maggiormente controverse, quali i concetti di “discontinuità" e di dotazione di una “propria struttura organizzativa e operativa" introdotti dalla legge del 2016.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni contattare la segreteria di Assologistica Cultura e Formazione
Tel: 02.66.98.98.66 - Cell: 334.68.52.762
email: culturaformazione@assologistica.it
Share :