01/12/2020

Dogane, in arrivo agevolazioni Iva beni anti COVID-19

L’Agenzia delle Dogane, con circolare 30 maggio 2020, n, 12, aveva precisato come l’esenzione dal pagamento dell’Iva fino al 31 dicembre 2020 e il successivo assoggettamento all’aliquota agevolata del 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, disposte dall’art. 124, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non si applicassero alle importazioni di mascherine generiche, atteso come il legislatore avesse utilizzato esclusivamente le espressioni “mascherine chirurgiche" e “mascherine FFP2 e FFP3", individuando, di conseguenza, le voci doganali dei prodotti ammessi a tale agevolazione, nel rispetto di una interpretazione letterale e tassativa del dettato normativo, non suscettibile di interpretazione estensiva.


L’Agenzia, ora, in una articolata circolare, la n. 45 del 26 novembre 2020, torna sull’argomento delle agevolazioni Iva per i beni anti COVID-19, anche a seguito della pronuncia dell’Agenzia delle Entrate (circolare 15 ottobre 2020, n. 26), per precisare come:

- l’elencazione dei beni agevolati, cui si applicano le disposizioni della Decisione (UE) n. 20920/491 (i cui effetti sono stati prorogati al 30 aprile 2021 dalla Decisione (UE) n. 2020/1573), che disciplina la fattispecie dell’importazione in franchigia dei beni destinati a fronteggiare l’emergenza COVID-19, per espressa previsione della Commissione UE è meramente esemplificativa e passibile di interpretazione estensiva;

- l’elencazione dei beni agevolati, cui si applicano le disposizioni dell’art. 124, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è, al contrario, tassativa, come confermato dalla lettura data dall’Agenzia delle Entrate. Non si può, tuttavia, a priori escludere che taluni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura combinata non rientrante tra quelli riportati nella tabella allegata alla circolare n. 12/20 (cui devono essere aggiunti i monitors multiparametrici, anche da trasporto, di cui alle v.d. , ex 8528 5291 ex 8528 5299 ex 8528 5900 ex 9018 1910 ex 9018 1990) possano comunque ritenersi rientranti nel novero di quelli contemplati dall’art. 124, D.L. n. 34/20, con conseguente diritto all’agevolazione Iva prevista dalla norma. In tale ultimo caso, non potendo ricorrere la presunzione di appartenenza del prodotto a quelli tassativamente elencati, sarà onere dell’importatore dimostrare che il bene è comunque afferente, per natura e finalità d’uso, a quelli di cui alla citata norma.


Per quanto riguarda l’importazione di vaccini, la circolare precisa:

- vaccini anti COVID-19: la Commissione UE ha presentato una proposta di Direttiva, attualmente in discussione, per estendere l’agevolazione della franchigia da dazio ed Iva anche alle importazioni di vaccini anti COVID-19;

- vaccini anti-influenzali: le importazioni di vaccini anti- influenzali, ponendosi in rapporto di connessione causale con il contrasto alla pandemia da COVID-19, rivestendone una chiara funzione di prevenzione generale e di riduzione del rischio di contrarre il virus, devono essere assoggettate alla franchigia da dazi ed Iva, di cui alla Decisione (UE) n. 2020/491. I vaccini anti-influenzali oggetto dell’agevolazione sono quelli la cui composizione segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA, di cui alla Determinazione AAM/PPA n. 478/2020 del 31 agosto 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco; sono, inoltre, agevolati i vaccini influenzali approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).



Testo a cura di C.trade (www.c-trade.it)

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