Le AdSP italiane, con il coordinamento di Assoporti, hanno depositato presso il Tribunale dell’Unione Europea un ricorso chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione del 4 dicembre 2020. La decisione ha imposto all’Italia di modificare il regime fiscale applicabile alle AdSP.
Secondo la Commissione il loro mancato assoggettamento all’imposta sul reddito delle società rappresenterebbe un aiuto di Stato incompatibile con le norme vigenti. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego.
Il ricorso è improntato sull’errata interpretazione della natura delle attività delle stesse AdSP, le quali riscuotono i canoni di concessioni per conto dello Stato. Qui sotto una nota esplicativa di sintesi dei contenuti del ricorso depositato per pronta consultazione.
Nota esplicativa del ricorso presentato
Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è errata sotto molteplici profili e non è quindi vero che il regime di tassazione delle AdSP possa essere qualificato alla stregua di un aiuto di Stato. L’errore più evidente commesso dalla Commissione è quello di ignorare la natura pubblicistica del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, infatti, gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance molto differenti. Diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione ha inviato analoghe decisioni circa il regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati gestiscono commercialmente i porti – arrivando talvolta a svolgere operazioni e servizi portuali – l’Italia ha riservato alla mano pubblica, in modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l’amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle AdSP territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei canoni demaniali da parte dei concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse dalle AdSP.
Così, è viziata la decisione nella parte in cui pretende di qualificare le AdSP quali “imprese" al fine di chiederne l’assoggettamento all’imposta sul reddito delle “società". La Commissione travisa il ruolo e le prerogative delle AdSP che, nell’ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e funzionale allo Stato. In quanto pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute le medesime prerogative che spettano alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato conferisce il compito di amministrare determinate aree territoriali. E infatti anche le Regioni e gli altri enti locali gestiscono i beni pubblici con le stesse modalità applicate dalle AdSP: ad esempio, l’accesso ai privati è permesso mediante concessione - e non con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione - e a fronte della contestuale riscossione di una tassa per l’occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali.
È dunque logico e coerente che AdSP, Regioni, Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano soggette al medesimo regime sotto il profilo dell’imposta delle società: e infatti, secondo la disciplina tributaria italiana, nessuno di questi soggetti è soggetto a IRES. Tali disposizioni riservano pertanto lo stesso regime giuridico a tutti i soggetti che si trovano in condizioni di fatto e di diritto fra loro comparabili. Pertanto, si conferma la natura non selettiva del regime di tassazione delle AdSP, che è esattamente lo stesso riservato agli altri soggetti pubblici. La decisione è quindi errata poiché vorrebbe invece equiparare le AdSP alle società piuttosto che agli altri enti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione. Alla luce del rapporto organico e funzionale con lo Stato, il mancato assoggettamento (fra l’altro) di AdSP, Regioni e Comuni all’imposta sul reddito delle società è, inoltre, espressione del principio generale per cui lo Stato non paga tasse.
Altrettanto errata è quella parte della decisione in cui viene esclusa la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. Nella decisione, infatti, non viene riconosciuto che, nell’ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un corrispettivo di un’attività economica (inesistente), ma l’assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla legge secondo parametri fissi legati alla superficie dell’area concessa che viene pagata dal concessionario allo Stato proprietario del bene. Le AdSP si limitano a riscuotere tale imposta per conto dello Stato e, dunque, neppure ne negoziano l’ammontare con i soggetti interessati.
Al riguardo, Corte di giustizia e Commissione hanno costantemente ritenuto che la presenza di un canone direttamente fissato dall’impresa che gestisce un’infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un’attività economica. Ciò non si verifica nel caso di specie. Infine, la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali è confermata dal fatto che sugli stessi non è dovuta l’IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse. E per contro, in tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l’esenzione dalla tassazione delle società commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse riscuotevano dall’utenza portuale erano, incoerentemente, soggetti a IVA.
La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti concessionari dimostra che le AdSP non possono modificare il prezzo dei “beni" che, secondo l’erronea impostazione della Commissione, esse offrirebbero sul “mercato" per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la loro competenza territoriale. Ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione impugnata: le regole in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell’inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l’Italia si è invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l’amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha aperto alla concorrenza il settore portuale, l’art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo alle loro attività non esiste alcun “mercato" né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non ha individuato alcuna impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non possano esserci effetti distorsivi della concorrenza sullo stesso.
Infine, è altrettanto errata quella parte della decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l’esenzione delle AdSP dall’imposta sul reddito delle società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e.l’amministrazione di una parte di territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni).