11/05/2017

Project cargo, quanti rischi derivanti dai contratti internazionali

L‘ attività logistica e di spedizione di beni, macchinari e impianti nel contesto di grandi progetti internazionali viene tradizionalmente definita “project forwarding" o “project cargo" ed è notoriamente connotata da notevole complessità sul piano esecutivo, giuridico e contrattuale. Si tratta di un’attività che è cruciale per la buona riuscita di progetti nei quali il fattore tempo è sempre rilevantissimo, le somme in gioco sono significative, così come lo sono le responsabilità legate al mancato rispetto di termini e milestones. 

Le tendenze in atto
In settori quali oil&gas, construction&engineering è indispensabile che beni, strutture e materiali giungano a destinazione tempestivamente e senza danni. Si assiste dunque di regola all’affidamento a un fornitore di servizi logistici dell’intero complesso delle attività di trasporto e spedizione, da parte del soggetto che a sua volta opera come main contractor nell’ambito del progetto. Gli elementi di complessità sono numerosi, e coinvolgono oltre ai profili contrattuali, quelli esecutivi e assicurativi. Il contratto di logistica è di regola connotato da particolare complessità, e l’esecuzione del trasporto richiede usualmente ponti, gallerie, banchine ed aree per l’approdo e lo stoccaggio della merce oltre a collegamenti ferroviari, così da rendere difficilmente configurabile un semplice contratto di spedizione o logistica, quanto piuttosto un contratto assimilabile all’appalto. 


Complessità contrattuali e operative
Il project cargo, inoltre, implica di regola un trasporto multimodale, con l’impiego di vettori diversi per ciascuna tratta. Ne deriva la ormai tradizionale difficoltà di realizzare un allineamento tra la disciplina applicabile al singolo trasporto unimodale e quella che invece disciplina nel suo complesso la prestazione dei servizi logistici. E’ noto che l’orientamento consolidato della nostra giurisprudenza è nel senso che al trasporto multimodale si applichi la disciplina del codice civile. Il punto è affermato da tempo dalle nostre Corti: in tempi recenti la Cassazione ha ribadito che “il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, sebbene caratterizzato dall’assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell’ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del codice civile". Ciò determina l’applicazione del limite previsto all’articolo 1696 c.c., e dunque il limite di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce trasportata nell’ambito di trasporti internazionali, esponendo il vettore multimodale al rischio di vedersi opporre un limite risarcitorio inferiore da parte del vettore marittimo, in particolare allorquando quest’ultimo risponda nei limiti di due diritti speciali di prelievo previsti dalle Hague Visby Rules, o dal vettore che cura la tratta terrestre nel paese di destinazione. 


Modelli complessi, anche nelle clausole
L’esecuzione dei servizi logistici nell’ambito di contratti di project cargo prevede inoltre la coesistenza di modelli contrattuali diversi, soggetti a regimi di responsabilità fortemente differenziati, dal momento che i beni richiedono attività di movimentazione, rizzaggio e preparazione per il trasporto del tutto peculiari, e per la traversata marittima sono di regola trasportati su chiatte o semi-submersible vessels, con il ricorso a contratti modelli di contratto quali il Bimco Heavycon edizione 2007, il Bimco Heavyligtvoy 2007 charterparty e il Towcon, impiegato per disciplinare le prestazioni di rimorchio. Uno dei tratti distintivi della contrattualistica di settore è senza dubbio rappresentato dalla cosiddetta clausola “knock"che implica una rinuncia reciproca ad azioni e richieste di risarcimento, e che rappresenta l’industry standard sistematicamente richiesto dagli armatori, anche in considerazione del fatto che è posto dai P&I quale condizione per la sussistenza della copertura assicurativa. La logica che presiede l’adozione dello schema knock-for-knock è quella di una ripartizione netta di responsabilità, evitando contenziosi che sarebbero altrimenti estremamente complessi e costosi, e che soprattutto potrebbero avere effetti paralizzanti se sorgessero nel corso dell’esecuzione del contratto e della realizzazione del progetto. Si tratta di clausole destinate a ricevere interpretazioni fortemente divergenti qualora il contratto che le contiene sia soggetto a legge inglese (o di altro paese di common law) oppure a legge italiana (o civil law). 


Attenzione ai formulari dei contratti da sottoscrivere
Tale clausola infatti viene tradizionalmente ritenuta valida e operante per la giurisprudenza inglese anche in caso di colpa grave, qualora l’esonero di responsabilità sia sufficientemente chiaro e univoco. Sono possibili eccezioni e deroghe in ipotesi di gross negligence/ wilful misconduct, ma in mancanza di tali previsioni l’esonero reciproco di responsabilità viene di regola riconosciuto operante (anche se non mancano in tempi recenti deroghe significative, soprattutto negli Usa a seguito di alcuni sinistri di particolare gravità come i casi Piper Alpha del 1988 e Macondo del 2010). In altri ordinamenti simili clausole incontrano il limite invalicabile della sanzione della nullità per i casi di dolo o colpa grave, come sancito ad esempio dal codice civile all’art. 1229 c.c., e - con previsioni analoghe - in numerosi altri ordinamenti di civil law. Si tratta di clausole che determinano usualmente contenziosi in merito alla loro portata e interpretazione, soprattutto perché esse sono state elaborate alla luce dei principi esistenti nel diritto inglese, e vengono spesso trasposte in contratti soggette alla legge di un Paese di civil law. È dunque imperativo verificare con estrema attenzione i formulari dei contratti che vengono sottoposti all’operatore logistico nel caso di attività ricomprese in attività di project cargo, al fine di arginarne responsabilità e rischi.


Avvocato Alessio Totaro
Studio Legale Lexjus Sinacta

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