Confartigianato Trasporti rende noto che l’ADR 2019 (Accordo Europeo
relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha
esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti
anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su
strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che
terminerà il 31/12/2022.
Il punto 1.6.1.44 dell’ADR riporta infatti:
“Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come
speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia
di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31
dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1
applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza
entro il 31 dicembre 2022".
Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l’esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l’esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l’esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l’esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori", “caricatori", “scaricatori", “imballatori" e “riempitori" ma non agli “speditori", che pertanto, a partire dal 01/01/2023 saranno obbligati a nominare un consulente anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum" di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.
Ne consegue che la scadenza della sopra citata deroga avrà un impatto
significativo, anche in termini economici, su di un considerevole
numero di aziende, obbligate dall’anno prossimo a confrontarsi con un
ulteriore adempimento.