19/12/2016

Autotrasporto, quel romanzo a puntate e senza fine di nome ”costi minimi”

Un'ordinanza della Corte di giustizia europea (ottava sezione) del 21 giugno 2016 - emessa su un quesito presentato dal Tribunale di Cagliari - ha stabilito che i costi minimi di esercizio determinati da una autorità pubblica non ostacolano la concorrenza del mercato interno se perseguono l’obiettivo della tutela della sicurezza stradale (punto 2, comma 16). A seguito di tale ordinanza le associazioni dell’autotrasporto hanno richiesto a Governo e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il ripristino delle pubblicazioni relative ai costi minimi di esercizio dell’autotrasporto. 


Ecco le altre leggi e sentenze sui costi minimi
Prima di entrare nel merito dei costi minimi d’esercizio dell’autotrasporto, non si può evitare di ricordare che:
* la Corte di giustizia europea (quinta sezione), al comma 51 della sentenza del 4 settembre 2014, riporta: “Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantire il conseguimento";
* il comma 4 dell’art. 83-bis del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e per ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recita: “Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale";
- il comma 250 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recita: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 83-bis del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto delle rivelazioni effettuate mensilmente dal ministero dello Sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi". 


Riflessioni sui costi minimi e sulla loro efficacia in fatto di sicurezza
Fatta questa doverosa premessa e rimanendo fermi sull’argomento della sicurezza stradale ritengo opportuno esternare queste riflessioni e considerazioni. Riflessioni:
* a suo tempo la richiesta dei costi minimi è stata avanzata dagli autotrasportatori in quanto - a loro dire - senza un determinato riconoscimento non avevano i proventi economici per adeguare l’automezzo-conducente alla sicurezza stradale;  
* sia la committenza che l’autotrasporto sono rappresentati da imprenditori professionali che non hanno la necessità di conoscere da altri enti quali sono i costi d’impresa per effettuare i trasporti in regime di sicurezza stradale; 
* quando l’autotrasportatore non riceve i costi minimi necessari per la tutela della sicurezza stradale è sufficiente che lo stesso autotrasportatore non effettui il servizio di trasporto, ricordando che la responsabilità sulla strada è dell’autotrasportatore e non del committente (ad ognuno il proprio mestiere);  
* l’assurdo è che, prima dell’ultima riforma della normativa, l’autotrasportatore che aveva viaggiato con prezzi di trasporto inferiori ai costi minimi d’esercizio, e conseguentemente senza garantire la sicurezza stradale, poteva aprire una pratica di contenzioso per incassare la differenza non versatagli dal committente.


Ma i valori minimi sono solo indicativi. O c'è dell'altro?
Considerazioni da non sottovalutare:
* la pubblicazione ministeriale del 24 febbraio 2015 relativa ai valori indicativi di riferimento conteneva tutti i parametri per poter calcolare i costi minimi d’esercizio, in contrasto con quanto previsto dalla normativa che prevede valori indicativi e non costi minimi; 
* a conferma di quanto sopra, ritengo riportare uno stralcio dell’articolo “Autunno di novità per l’autotrasporto italiano" della rivista dell’autotrasporto TIR (periodico del comitato centrale dell’Albo) n. 176 del mese di novembre 2014 dove si legge: “Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà a solo titolo indicativo valori di riferimento dei costi per agevolare l’incontro di domanda e offerta (in caso di ricorsi, potranno essere utilizzati dai giudici a titolo di riferimento)"
* inoltre sulla pubblicazione ministeriale del 24 febbraio 2015 si trova l’intervento dell’Antitrust, asserendo la non corretta applicazione della norma relativa ai valori indicativi di riferimento e successivamente, in data 9 luglio 2015, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso una seconda pubblicazione indicando solamente i valori del gasolio e dei pedaggi autostradali; 
* per ultimo alcuni valori indicativi di riferimento contenuti nella pubblicazione ministeriale del 24 febbraio 2015 erano sovradimensionati rispetto all’offerta di mercato (vedi trattore Euro5 € 95.000 anziché € 80.000). 


Costi minimi e sicurezza stradale, un falso problema?
E venendo alla considerazioni conclusive, c'è da dire che:
* la committenza in tutte le sedi istituzionali ha dichiarato di condividere una normativa dell’autotrasporto che tenga in considerazione la sicurezza stradale, mentre è altrettanto convinta che qualsiasi regolamentazione dei costi minimi di esercizio del trasporto non garantisca la sicurezza stradale
* attualmente nella stipula dei contratti di trasporto la committenza - nello stabilire i prezzi dei servizi di trasporto con i vettori - ha sempre tenuto in debita considerazione i principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale, però la committenza è altrettanto convinta che qualsiasi sistema tabellare dei costi minimi non potrà essere applicato dal mercato, in quanto nell’autotrasporto ci sono diversi elementi variabili quali tipo di automezzo utilizzato, distanza tariffaria, strutture aziendali, tipologia di merce trasportata; 
* è auspicabile che il Governo, nel prendere le future decisioni, mantenga il rispetto con pari dignità di tutti i soggetti coinvolti (committenza e autotrasporto) e difenda gli interessi di tutte le parti sociali, nessuna esclusa. 
Se mi è permesso, faccio un invito alle associazioni dell’autotrasporto di mantenere con la committenza un rapporto sereno e desidero sottolineare che qualsiasi normativa indirizzata ai costi minimi di esercizio dell’autotrasporto non tutelano la sicurezza stradale. Infine sono convinto che per garantire la sicurezza stradale sono necessari un maggiore impegno civico e sociale di alcuni vettori, evitando una concorrenza intestinale; un maggiore rispetto del vettore da parte della committenza e maggiori controlli da parte delle Autorità competenti. 


di Aldo Rosada
Presidente della Commissione Trasporti di Assolgistica
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