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COSTI MININI, ANCORA QUALCHE RIFLESSIONE

La questione sulla compatibilità o meno dei costi minimi con la normativa comunitaria, e segnatamente con gli artt. 101 del trattato di Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e 4 par. 3 del trattato dell’Unione Europea (TUE), è ritornata nuovamente oggetto di due interessanti pronunce. Queste sentenze, una di legittimità costituzionale e una di merito, sono relative a trasporti effettuati in due distinte fasi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sui costi minimi. 


Ma questi costi chi li detemina?
In sintesi, con l’introduzione dell’art. 83-bis d.l. 112/2008, la determinazione dei costi minimi di esercizio era stata demandata all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto principalmente da rappresenanti delle associazioni di categoria coinvolte. Tuttavia, fino all’adozione dalla prima determinazione sui costi minimi da parte dell’Osservatorio, nel novembre 2011, i costi minimi sono stati provvisoriamente determinati dal ministero dei Trasporti. Successivamente, l’art. 12, comma 20, del decreto legge 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 135/2012) ha soppresso, a partire dal 28 luglio 2012, la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, all’interno del quale era istituito l’Osservatorio, e trasferito le relative funzioni in capo alla Direzione generale per il tra- sporto stradale e per l’intermodalità presso il ministero. 


Ecco cosa ha stabilito la Corte Costituzionale
Nella prima sentenza oggetto di questo commento, n. 47/2018 del 2 marzo 2018, la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis, nel testo in vigore alla data dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del giudizio a quo (2010-2011), in pendenza quindi del regime c.d. “provvisorio”. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Secondo la Corte, in quanto costi determinati da un’amministrazione statale, non operano i principi indicati dalla nota sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. V, 04/09/2014, causa C-184/13. Quest’ultima, ha infatti stabilito che “L’art. 101 TFUE, in com-binato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osta a una normativa nazionale ... in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.” Proprio perché relativi a prestazioni eseguite nel 2010-2011, in vigenza quindi del regime “provvisorio”, la Corte Costituzionale ha indicato che “I costi determinati dal ministero non costituirebbero un irragionevole regime tariffario, bensì rappresenterebbero il limite minimo al di sotto del quale il corrispettivo non può scendere, perché altrimenti verrebbero compromessi i livelli di sicurezza nella circolazione stradale ...”. 


Costi illegittimi anche per il tribunale di Cagliari
La legittimità (o meno) dell’art. 83 bis, quindi, risiederebbe nella natura pubblicistica dell’organo competente e nell’interesse perseguito. Il tribunale di Cagliari invece, con sentenza n. 2049/2018, pubblicata in data 17/07/2018, è intervenuto in relazione a trasporti eseguiti tra il luglio 2012 e il dicembre 2013, ovvero nel periodo in cui il ministero, a seguito dell’abolizione dell’Osservatorio, ne ha riassorbito le competenze. Per il periodo di esecuzione indicato, però, il tribunale ha osservato che “ad onta della soppressione della Consulta, relativamente agli anni 2012 e 2013 abbiano continuato a trovare applicazione i valori determinati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto contenuti nel prot n. 18/OS/CGA, posto che i già citati decreti dirigenziali hanno recepito i predetti criteri di calcolo formulati dall’Osservatorio, senza apportare alcuna variazione.” I costi minimi, sebbene formalmente riconducibili a una amministrazione statale, hanno quindi continuato a essere nella sostanza determinati dall’Osservatorio. Il tribunale ha quindi ritenuto che “Anche alle tariffe vigenti nel 2012 e nel 2013 deve dunque estendersi la dichiarazione di illegittimità della Corte di Giustizia Europea, la quale ne ha riscontrato la contrarietà al principio di libera concorrenza”. In questo senso si era espresso anche il Tar Lazio con la sentenza 21/02/2017 n. 02655. 

Avv. Marco Lopez 
Studio legale Mordiglia 
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15/10/2018, © Euromerci - riproduzione riservata

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