13/06/2017

Dimensioni e pesi massimi dei mezzi nel traffico nazionale e internazionale, che ne è della direttiva Ue 2015/719?

Il 7 maggio 2017 è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto attuare la direttiva Ue 2015/719 (modificante la Direttiva 96/53/Ce), che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni e i pesi massimi autorizzati nel traffico nazionale e internazionale. A oggi solo sei Stati hanno attuato la direttiva: Slovacchia, Polonia, Malta, Olanda, Danimarca e Belgio. 


Gli obblighi (rilevanti) introdotti dalla direttiva
• entro il 27 maggio 2021, gli Stati membri devono adottare misure per identificare i veicoli o i veicoli combinati (autotreni o autoarticolati) in circolazione che possano aver superato il peso massimo autorizzato e che pertanto dovrebbero essere controllati dalle autorità per assicurare la conformità con i requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. Tali misure possono consistere in sistemi automatici di controllo collocati sulle infrastrutture stradali o in apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli. La direttiva inoltre stabilisce che, quando sono usati sistemi automatici per constatare le violazioni in materia di pesi dimensioni e pesi massimi autorizzati, tali sistemi devono essere certificati;
• per i trasporti di casse mobili e contenitori (art. 10 octies inserito nella Direttiva 96/53/CE), la direttiva obbliga a introdurre norme che impongano: allo spedizioniere, di consegnare al vettore, a cui affida il trasporto di un container o di una cassa mobile, una dichiarazione indicante il peso del medesimo e al vettore di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere. Gli Stati membri devono stabilire norme in materia di responsabilità dello spedizioniere, nei casi in cui le informazioni circa il peso del contenitore o della cassa mobile siano errate, e il veicolo del vettore sia in sovraccarico;
• la direttiva impone agli Stati di adottare norme che sanzionino la violazione delle disposizioni.


Affinità o differenze con la convenzione Solas?
Con specifico riguardo all’obbligo di consegnare la dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile, ci si è chiesti se siano stati estesi al trasporto stradale gli obblighi di pesatura introdotti lo scorso 1° luglio 2016 nell’ambito della Convenzione Solas. In verità si possono notare alcune sostanziali differenze: con riguardo al trasporto marittimo, lo shipper indicato nella polizza di carico è tenuto a consegnare al vettore marittimo il certificato VGM, ove si attesti l’avvenuta pesatura del container secondo uno dei due metodi previsti, condotta con strumenti di pesatura certificati (la mancanza della VGM legittima il vettore marittimo a non caricare il container sulla nave); con riguardo al trasporto terrestre, invece, la direttiva in commento impone allo spedizioniere di consegnare al vettore una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile da trasportare. Nella normativa europea non vi è nessun riferimento né al metodo che deve essere utilizzato per la pesatura del container, né al fatto che la pesatura debba essere fatta attraverso strumenti certificati. Nel caso in esame dunque, sarà sufficiente che lo spedizioniere fornisca al vettore una dichiarazione relativa al peso, con relativa assunzione di responsabilità. Inoltre, la direttiva non prevede che, in mancanza di tale dichiarazione, il vettore sia legittimato a non caricare il container/cassa mobile, ma lo spedizioniere dovrebbe essere esposto alle sanzioni che ogni Stato membro potrebbe introdurre in caso di veicolo in sovraccarico.


Shipper, chargeur o spedizioniere?
Occorre osservare che nel testo inglese il soggetto obbligato a fornire la dichiarazione con il peso del contenitore/cassa mobile è lo “shipper" e nel testo francese il “chargeur". È dunque da ritenere che il termine spedizioniere (che nell’ordinamento italiano è il soggetto che stipula in nome proprio e per conto del mandante il contratto di trasporto) sia stato utilizzato in modo improprio: infatti, alla luce dei testi inglese e francese sarebbe stato più appropriato riferirsi al caricatore; sarà in proposito interessante verificare se, in sede di attuazione della direttiva, il legislatore italiano ovvierà a questa imprecisione che, diversamente, potrebbe portare a notevole confusione circa l’individuazione del soggetto tenuto a fornire il certificato, e destinatario delle eventuali sanzioni. Inoltre si deve tenere presente che l’obbligo disciplinato dalla direttiva si aggiunge a quello generale del mittente/caricatore di indicare con esattezza al vettore il peso della merce trasportata, con assunzione della responsabilità per i danni che dovessero derivare al vettore dall’omessa o inesatta indicazione di tale voce nella lettera di vettura (si vedano in proposito l’art. 1683 c.c. e l’art. 7 della Convenzione CMR).
Come indicato, l’Italia non ha ancora attuato la direttiva in esame. È dubbio, pertanto, se l’obbligo di fornire la certificazione di pesatura sia già obbligatorio: in proposito occorre osservare che anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere tale obbligo già vigente, allo stato non sono previste sanzioni; rimane ferma però la responsabilità del mittente/caricatore per danni al vettore derivanti dalla omessa o errata indicazione circa il peso.


Avv. Marco Lenti
Studio legale Mordiglia
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