La raccomandazione espressa ieri dalla Commissione Europea ribadisce il principio fondamentale di salvaguardia della libera circolazione delle merci anche in condizioni di emergenza come questa che stiamo attraversando. La Commissione chiede agli Stati membri di evitare misure che compromettano l’integrità del mercato unico delle merci, in particolare delle catene di approvvigionamento e qualsiasi pratica discriminatoria verso i cittadini UE.
Di seguito, una sintesi del testo della Commissione che trovate integralmente (in lingua inglese) più sotto:
TRASPORTO DI MERCI E SERVIZI
I trasporti di emergenza devono avere la priorità nel sistema di trasporto (corsie verdi) e le misure di controllo non devono compromettere la continuità delle attività economiche e dovrebbero preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento, soprattutto per beni essenziali (alimenti, forniture mediche). Le restrizioni degli Stati al trasporto di merci e passeggeri per motivi di salute pubblica possono avvenire solo se trasparenti (documenti pubblici), debitamente motivate (secondo raccomandazioni OMS), proporzionate (non oltre il necessario), pertinenti (adattata alla modalità di trasporto) e non discriminatorie. Eventuali restrizioni devono essere comunicate alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri in modo tempestivo e prima di essere attuate, ad eccezione delle norme di emergenza per l’aviazione.
FORNITURA DI BENI
Gli Stati membri devono preservare la libera circolazione di tutte le merci e soprattutto devono garantire la catena di approvvigionamento di prodotti essenziali (medicinali, attrezzature mediche, prodotti alimentari essenziali e deperibili, animali vivi) e devono designare corsie prioritarie (orsie verdi) e considerare l’eventuale annullamento dei divieti di transito esistenti nel fine settimana. Non devono essere imposte ulteriori certificazioni per le merci che circolano legalmente nel mercato unico, ricordando che non ci sono prove che il cibo sia una fonte di trasmissione del virus. I lavoratori dei trasporti, in particolare ma non solo quelli che consegnano beni essenziali, dovrebbero poter circolare attraverso le frontiere secondo necessità e la loro sicurezza non dovrebbe in alcun modo essere compromessa. Gli Stati membri devono garantire un approvvigionamento costante per soddisfare le esigenze sociali, evitando acquisti compulsivi dovuti all’interruzione della catena di approvvigionamento, rafforzando i nodi di trasporto (porti, aeroporti, centri logistici) secondo necessità.
MISURE RELATIVE ALLA SALUTE
Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per le persone contagiate, con assistenza sanitaria adeguata.
Si raccomanda di utilizzare le seguenti misure alle frontiere esterne: screening d’ingresso (primario e secondario) per valutare eventuali sintomi; compilazione della documentazione di viaggio (modulo di localizzazione per passeggeri, dichiarazione marittima di salute per le navi in arrivo); fornire materiale informativo ai viaggiatori; misure di screening di uscita, per impedire ai viaggiatori infetti di viaggiare; isolamento dei casi sospetti e trasferimento dei casi reali in una struttura sanitaria, concordando le modalità di gestione di questi casi tra le due autorità di frontiera. È opportuno stabilire procedure operative standard e garantire un numero sufficiente di personale formato di conseguenza; fornire dispositivi di protezione per tutti gli operatori; informare e aggiornare tutto il personale interessato (sanitario, sicurezza, polizia, dogana, portuale, servizi di pulizia). Queste misure devono essere adottate da o sotto il controllo delle autorità sanitarie, in collaborazione con le autorità di frontiera.
FRONTIERE ESTERNE
I cittadini europei e non che attraversano le frontiere esterne per entrare nello spazio Schengen devono essere soggetti a controlli sistematici ai valichi di frontiera (controlli sanitari compresi). Gli Stati membri possono rifiutare l’ingresso a cittadini di Paesi terzi, se non residenti e con sintomi rilevanti, oppure se ritenuti una minaccia per la salute pubblica. Le misure alternative al rifiuto di ingresso (isolamento o quarantena) sono applicabili se ritenute più efficaci. Qualsiasi decisione di rifiuto d’ingresso deve essere proporzionata e non discriminatoria, ossia se ritenuta adeguata e necessaria dalle autorità sanitarie.
CONFINI INTERNI
Gli Stati membri possono ripristinare i controlli temporanei alle frontiere interne, se giustificati dal rischio di pandemia, ma tutti gli Stati membri devono notificare il ripristino dei controlli secondo quanto indicato dal codice frontiere Schengen (Regolamento UE 2016/399). I controlli devono essere proporzionati e nel rispetto della salute degli interessati, senza rifiutare l’ingresso alle persone malate. I controlli sanitari delle persone in ingresso negli Stati membri non richiedono l’introduzione formale di controlli alle frontiere interne. Le garanzie della Direttiva sulla libera circolazione devono essere garantite a tutti i cittadini UE, soprattutto senza discriminare tra cittadini degli Stati membri e cittadini UE residenti. Uno Stato membro non può negare l’ingresso ai cittadini UE o ad altri cittadini terzi residenti, ma deve facilitare il transito di chi sta rientrando a casa. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate (obbligo di auto-isolamento), solo se le misure sono imposte anche ai propri cittadini. I controlli alle frontiere interne devono evitare di creare traffico e assembramenti, che hanno ricadute negative sulla salute pubblica, facilitando il transito dei frontalieri, soprattutto di chi lavora nel settore sanitario, alimentare e in altri servizi essenziali per garantire la continuità delle attività. Gli Stati membri devono coordinarsi sui controlli sanitari al confine per evitare sovrapposizioni e tempi di attesa e, in particolare gli Stati membri limitrofi, devono coordinarsi per garantire l’efficacia e la proporzionalità delle misure adottate.
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