28/09/2015

Autotrasporto: regolarità contributiva dei vettori e gli obblighi di verifica

Tra le tante novità della legge di stabilità (legge 190/2014) ci soffermiamo sugli obblighi, posti a carico dei committenti, di verificare la cosiddetta regolarità contributiva dei vettori. In proposito l’art. 1 comma 248 della legge 190/2014 impone al committente di verificare il rispetto, da parte del vettore “degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi". Fino all’attivazione dell’apposito portale internet presso il comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori (che, stando alla delibera del ministero delle Infrastrutture adottata lo scorso 23 luglio 2015, dovrebbe avvenire, dopo una fase sperimentale, a partire dal 1° ottobre 2015), non è chiaro con quali modalità il committente possa svolgere tale verifica.

Per gli aspetti previdenziali e assicurativi lo strumento sarà costituito dal DURC (di cui si fa menzione nel nuovo comma 4 sexies dell’art. 83 bis d.l. 112/2008 convertito con legge 133/2008), mentre per gli aspetti retributivi le alternative (nessuna delle quali soddisfacente) potrebbero essere o l’acquisizione delle buste paga, con l’evidenza del pagamento, o l’autocertificazione da parte del vettore di aver pagato le retribuzioni.

La norma prevede che, in caso di mancato adempimento degli obblighi di verifica sopra descritti, il committente è tenuto, in solido con il vettore e con gli eventuali subvettori, a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi eventualmente dovuti “limitatamente alle prestazioni ricevute". Sul piano pratico non sarà semplice ripartire pro quota tali oneri in proporzione alle singole prestazioni di trasporto.

In caso di contratti stipulati non in forma scritta, tale responsabilità solidale, sempre nei limiti delle prestazioni ricevute, si estende anche gli obblighi fiscali (genericamente individuati) di vettori e subvettori. La responsabilità solidale del committente permane “entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto".

Nel caso di contratti di durata prolungata, è da ritenere che per “cessazione del contratto" debba intendersi la cessazione formale, per scadenza o risoluzione. Allo scopo di fare in modo che risultino sempre adempienti a tale obbligo di verifica (onde escludere la responsabilità solidale introdotta dal legislatore), i committenti dovrebbero sempre pretendere dal vettore la consegna del DURC (non anteriore a tre mesi) e della documentazione relativa al rispetto degli obblighi retributivi sia al momento della stipula del contratto, ovvero dell’affidamento del trasporto, sia, per i contratti di durata, con cadenza trimestrale. In caso di affidamento dei trasporti a sub vettori, le norme introdotte dal legislatore presentano un contrasto.

Da un lato, infatti, in riferimento agli obblighi di verifica, l’art. 6 ter del d.lgs. 286/2005, introdotto dal comma 247 dell’art. 1 della legge 190/2014, prevede che il vettore assuma verso il sub vettore la posizione che il committente ha nei suoi confronti. È dunque il vettore che ha l’onere di acquisire dal sub vettore il DURC (non anteriore a tre mesi) nonché i documenti attestanti il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. Tuttavia, il nuovo comma 4 ter dell’art. 83 bis d.l. 112/2008, convertito con legge 133/2008, dispone che in caso di mancata verifica il committente risponda in solido con il vettore e ogni eventuale sub vettore: gli effetti della mancata verifica della regolarità del sub vettore da parte del primo vettore, pertanto, sembrano estendersi anche al committente.

Per tutelarsi, dunque, i committenti dovrebbero richiedere al vettore non solo il suo DURC, ma anche quello del subvettore, nonché, almeno, le autocertificazioni attestanti il regolare pagamento delle retribuzioni. Con tutta probabilità, se davvero a partire dal prossimo 1° ottobre sarà attivo il portale presso il comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, sarà più facile, per i committenti, procedere alle verifiche imposte dalla legge.

avv. Marco Lenti (Studio Legale Mordiglia)
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