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AUTOTRASPORTO, UNA NUOVA SENTENZA SUI COSTI MINIMI

In precedenza ci siamo occupati delle ragioni che avevano spinto il tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2049/2018, pubblicata in data 17 luglio 2018, a ritenere illegittima la determinazione delle tariffe per i compensi per il trasporto secondo i costi minimi di esercizio previsti dall’art. 83bis del dl n. 112/2008. 


La domanda era stata avanzata da un vettore in relazione a trasporti eseguiti tra il luglio 2012 e il dicembre 2013, ovvero nel periodo in cui il ministero, a seguito dell’abolizione dell’osservatorio, ne aveva riassorbito le competenze. In particolare, il tribunale di Cagliari aveva osservato che “ad onta della soppressione della Consulta, relativamente agli anni 2012 e 2013 abbiano continuato a trovare applicazione i valori determinati dall’osservatorio sulle attività di autotrasporto contenuti nel prot. n. 18/OS/CGA, posto che i già citati decreti dirigenziali hanno recepito i predetti criteri di calcolo formulati dall’osservatorio, senza apportare alcuna variazione”


I costi minimi, sebbene la loro determinazione sia formalmente riconducibile a una amministrazione statale (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), hanno continuato a essere, nella sostanza, determinati dall’osservatorio. Il tribunale ha, quindi, ritenuto che “anche alle tariffe vigenti nel 2012 e nel 2013 deve dunque estendersi la dichiarazione di illegittimità della Corte di Giustizia europea, la quale ne ha riscontrato la contrarietà al principio di libera concorrenza proprio in ragione della predisposizione da parte di soggetti rappresentativi di interessi privati”. 


In un recente caso, un altro giudice di merito, e segnatamente il tribunale di Ferrara, con sentenza n. 653/2018, pubblicata il 23 agosto 2018, è intervenuto in relazione alle differenze di compenso avanzate per trasporti eseguiti tra l’agosto 2013 e il novembre 2014, nei confronti di una società cooperativa di autotrasportatori. Quanto all’applicabilità della disciplina dei costi minimi alle cooperative, il tribunale ha stabilito che qualora la società agisca quale mandataria dei singoli soci, stipulando contratti di trasporto in nome proprio e per conto dei soci stessi, determinando i relativi corrispettivi nel rapporto con i terzi, e i soci fatturino i propri servizi alla società, la quale poi li ri-fattura ai terzi, la società cooperativa è responsabile per l’inesatto adempimento del mandato consistente nella violazione della normativa in tema di “costi minimi” di cui all’art. 83-bis del dl n. 112/2008


In presenza di questi elementi, le cooperative di autotrasporto sono quindi debitrici nei confronti dei soci delle eventuali differenze tra i corrispettivi pattuiti e quelli determinati in base alla suddetta normativa. Passando all’applicabilità al caso in esame della disciplina dei costi minimi, una volta individuato il soggetto astrattamente debitore per le differenze di corrispettivo, il tribunale ha stabilito che “la determinazione a opera del ministero non è di per sé - a differenza di quella dell’osservatorio - foriera di una violazione della normativa comunitaria.” 


Ciononostante, ha indicato che per effetto della sentenza del Tar Lazio n. 2655-2656 del 21 febbraio 2017, che ha annullato i provvedimenti ministeriali di determinazione dei “costi minimi” di cui all’art. 83-bis del dl n. 112/2008 per il periodo successivo alla cessazione dell’attività dell’osservatorio dell’autotrasporto, in relazione a tale periodo non possono essere richieste differenze tra corrispettivi pattuiti e quanto risultante dall’applicazione dei suddetti “costi minimi”. Il tribunale di Ferrara, nel respingere le pretese creditorie verso la cooperativa, ha concluso che l’illegittimità dei provvedimenti relativi ai costi minimi risiede nel fatto che “il ministero, sebbene legittimato ad adottarli, ha adottato una formula matematica contenuta in una delibera (quella dell’osservatorio), che però era stata annullata”, segnatamente dalla sentenza n. 2889 del 2015 del Tar Lazio. 



Avv. MARCO LENTI
Studio legale Mordiglia
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09/01/2019, © Euromerci - riproduzione riservata

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