03/07/2017

Responsabilità amministrativa per reati: che fare?

Sotto la spinta di afflati comunitari, ma non solo, il messaggio che con costanza viene trasmesso dal nostro legislatore appare molto chiaro: il numero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs 231/01, è sempre in aumento. A oggi sono, difatti, ben più di cento le fattispecie criminose che possono condurre a una insidiosa spina nel fianco delle società, quale è l’apertura di un procedimento penale a carico dell’ente - spesso a braccetto con gravose e pesanti misure cautelari reali quali sequestri o interdittive - e ciò anche a prescindere dall’effettiva responsabilità accertata giudizialmente. 

La sola annotazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale (prevista dall’art.55 del D.lgs 231/01) spesso cagiona irreversibili conseguenze negative nei confronti dell’ente, non solo dal punto di vista della lesione all’immagine dello stesso, ma anche sotto il profilo delle sopraddette misure anticipatorie, per non parlare dei risvolti che comporta all’interno della governance interna. 


Tra i reati presupposto vi sono davvero ipotesi eterogene: possiamo trovare fattispecie di truffa e indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, reati societari, reati contro la pubblica amministrazione (concussione, corruzione…), omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, frodi nel commercio, reati ambientali. 


Ma il nostro legislatore, spinto dal sopra richiamato principio di aumentare sempre più le ipotesi di responsabilità delle società, ha introdotto anche figure delittuose che mal si conciliano con una realtà imprenditoriale (che non sia una mera copertura per operazioni illecite), quali delitti di associazione mafiosa o volta al traffico di stupefacenti, o addirittura il reato di mutilazione genitale femminile. Di recente, sulla Gazzetta Ufficiale del 28.6.2017 è stato prontamente pubblicato un avviso di rettifica del D.lgs 90/2017, per evitare che lo stesso decreto portasse a escludere la fattispecie di autoriciclaggio dal novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti. Questo a testimoniare ancora una volta come vi sia una continua spinta nel senso di dilatare sempre maggiormente la responsabilità degli enti. 


Per tale ragione l’adozione di un modello di organizzazione e di gestione - che esclude la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 231/01 - si fa sempre più indispensabile per ogni realtà aziendale e, parallelamente, l’esigenza di curarne l’aggiornamento costante diventa essenziale. 


Avv. Lorenzo Nicolò Meazza
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