23/04/2020

Campo 2 del DAU di importazione, diventa obbligatorio indicare soggetto speditore/esportatore

Con la nota 121851.20, la Dogana conferma l’obbligatorietà, dal prossimo 5 maggio 2020, della compilazione della casella della dichiarazione DAU destinata all’indicazione del soggetto speditore/esportatore, già introdotta con la nota 32879/20.


In sostanza, l’Agenzia Dogane Monopoli sceglie di rendere obbligatoria la compilazione del campo 2 del DAU di importazione, così da individuare sempre, per ogni esportazione, il soggetto fornitore o speditore della merce, migliorando l’analisi del rischio e riducendo l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento.


In realtà, la misura in commento, di cui si intende chiaramente la ratio e che a regime potrà essere sicuramente un ottimo strumento di esecuzione dei controlli, rischia in molti casi di rivelarsi un concreto aggravio per gli operatori, di fatto costretti a produrre un numero dai DAU di importazione enormemente superiore a quello attuale, con evidente incremento dei costi di sdoganamento, sia diretti, che indiretti, come quelli di adattamento dei sistemi informatici.


Il tema è particolarmente sentito dai depositi doganali e, in generale, dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali, oltre che dagli operatori che, più comunemente, si occupano di spedizioni piccole, frazionate o in groupage, ad altro rischio perché l’autorità doganale ha disposto che, in assenza dei dati dello Speditore/Esportatore le dichiarazioni di importazione non saranno accettate/acquisite a sistema.



Quanto alla tecnica di compilazione, il box 2 del DAU dovrà essere integralmente compilato: nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2., mentre nel sottocampo 2.2 va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo. Se l’esportatore non è registrato in EORI, invece, occorre indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice “0". Per quanto riguarda il sottocampo 2.3, il nome/ragione sociale da indicare è quello del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU.


La nota 121851.20 dell’Agenzia Dogane Monopoli insiste dunque nel rivendicare la legittimità, qui non in discussione, della scelta dell’amministrazione, sottolineando l’importanza della stessa ai fini dei controlli e, al contempo, l’obbligatorietà normativa, per gli operatori, di avere comunque tutti i documenti del caso, utili alla compilazione del DAU, in importazione diretta, oppure a scarico di un regime temporaneo come il deposito.


Le osservazioni dell’amministrazione sono sicuramente corrette, ma resta il tema operativo e l’aggravio gestionale (soprattutto in un periodo di assoluto stress operativo come quello dell’attuale emergenza sanitaria), perché le operazioni di import da deposito, ad esempio, non sono fatte one to one rispetto alle introduzioni nel deposito stesso; più comunemente, esse scaricano, invece, partite massive introdotte in regime e provenienti da numerosi fornitori.


Per comprendere la portata della disposizione, occorre ragionare in riferimento, soprattutto, alle operazioni poste in essere da operatori che commercializzano o comunque importano merci in forma, appunto, massiva, spesso identiche o simili e provenienti da decine di fornitori diversi, che oggi sono sdoganate con una unica dichiarazione e, dal 5 maggio, lo saranno con una dichiarazione per ciascun fornitore.



Per il caso specifico del deposito, e con riguardo alle partite di merce precedentemente introdotte, resta il fatto che, dunque, molti operatori saranno - nel breve e medio periodo - tenuti a reperire tutta la documentazione utilizzata in fase di introduzione precedente (e ancora giacente presso deposito doganale) e riguardante i dati del fornitore o esportatore, inserendola manualmente in fase di estrazione.


In secondo luogo, si rileva il necessario adeguamento dei sistemi informatici, spesso integrati a livello aziendale e connessi tra imprese ed operatori logistici; è evidente che questa è un’operazione che, oggettivamente, ha un costo diretto, se è vero che la gestione di un deposito doganale moderno, sofisticato ed al servizio di imprese multinazionali, funziona solo se supportato da sistemi IT customizzati per singolo cliente.


Infine, anche una volta reperita la documentazione per le partite giacenti ed impostato il nuovo servizio informatico di sdoganamento, si deve rilavare la futura, esponenziale moltiplicazione delle bolle di importazione, che in molti casi realizzerà una impennata di documentazione da gestire e che, oggi, è accorpata in un unico documento. Appare chiaro come anche questo potrà generare costi considerevoli per i clienti degli operatori logistici, nazionali e multinazionali, e forse un incremento della quota di controlli, non foss’altro per ragioni statistiche.


Effettivamente, la novità adottata in un periodo così complesso potrebbe essere mitigata, nei suoi effetti, se fosse almeno permessa l’applicazione della modifica in data 05.05.2020 in forma non obbligatoria, con possibilità di settare i sistemi e testare i flussi, prorogando di almeno sei mesi l’entra in vigore della novità. Inoltre, riservando il beneficio a soli soggetti qualificati (es. AEO), per situazioni particolari e ben definite, poi, potrebbe essere consentita la compilazione del campo 2 del DAU in forma ridotta, con indicazione di un numero convenzionale che permetta alla bolla doganale di essere comunque accettata.

 

Avv. Ettore Sbandi 

Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

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