07/05/2020

Trasporto Intra-UE e resa EXW, info su prove ai fini IVA

Un importante chiarimento tributario ai fini IVA quello fornito dall’Agenzia con la risposta n. 117 del 23 Aprile 2020, con riferimento alle cessioni Intracomunitarie, con la quale viene precisato che per le cessioni ex art. 41 D.l. 331/93 la documentazione può consistere in una serie di documenti da abbinare alla CMR come la fattura di vendita, l’attestazione di pagamento della merce, gli elenchi Intrastat e altri documenti. Viene riconosciuta pertanto un’alternativa alle prove previste dal nuovo Reg. (UE) 1912/2018 per la non imponibilità IVA.


Dal 1° Gennaio 2020, come noto, è entrato in vigore l’articolo 45-bis del Regolamento 1912/2018/UE, che modifica il Regolamento di esecuzione (Ue) 282/2011, il quale ha introdotto nuove regole, tramite una presunzione “relativa" a favore del contribuente, al fine di provare il trasporto Intracomunitario dei beni ai fini IVA. Lo stesso individua una combinazione di specifici documenti, espressamente elencati dalla norma, per il quale le merci oggetto di vendita possano considerarsi - ai sensi della direttiva IVA 2006/112/CE – “trasportate da uno stato membro ad un altro", per beneficiare della non imponibilità. Spetta in tal caso all’AdE, che intenda refutare le prove, dimostrare la loro inattendibilità.


In relazione alle rese Incoterms EXW, clausola “franco fabbrica", ovvero FCA c/o magazzino del venditore, nell’ultimo periodo sono sorti tuttavia numerosi dubbi interpretativi e operativi per le imprese, relativi alle oggettive difficoltà – o addirittura impossibilità - di acquisire dai propri clienti UE la documentazione individuata dalla nuova normativa nei trasporti connessi alle vendite Intra-UE.


Su tale criticità è intervenuta a chiarimento l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 117 del 23 Aprile u.s., confermando la precedente prassi fornita con la risposta n. 100 dell’8 aprile 2019 e in linea con le Note esplicative del 4 dicembre 2019 della Commissione UE.


L’agenzia delle Entrate infatti sancisce che, qualora l’onere del trasporto o della spedizione sia in capo al cessionarioi.e. clausola di resa “Ex-Works" o “franco fabbrica" -, risulterà comunque possibile addurre come prova dell’avvenuta spedizione o trasporto in altro Stato Membro una serie di documenti alternativi, individuati come di seguito:

-        fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del D.L. 331/93;

-        CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, oppure, in mancanza della firma dell’acquirente, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;

-        documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;

-        dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;

-        elenchi riepilogativi Intrastat.


Per il cedente, laddove non riesca a reperire il set documentale previsto dall’art. 45-bis del Regolamento, pertanto non interverrebbe automaticamente l’inapplicabilità della non imponibilità Iva, potendosi comunque avvalere di una sostanziale deroga, presentando la sopra elencata documentazione.

Viene in generale ribadito come gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto, possano costituire prova dell'avvenuto trasporto in altro stato membro a condizione che:

-        dagli stessi siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione;

-        si conservino le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria che attesti le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti, nonché gli elenchi Intrastat.

Da quanto si evince dalla Risposta n. 117 in questione, viene quindi confermata dall’Agenzia una linea interpretativa che semplifica operativamente il reperimento delle prove necessarie per potersi avvalere della non imponibilità Iva nelle cessioni intracomunitarie. Prove che tuttavia discendono immancabilmente anche dalla resa Incoterms adottata e che le imprese debbono di conseguenza sempre più selezionare con attenzione e cognizione, in ottica anzitutto fiscale oltre che contrattuale e doganale.


dott. Marco Sella
Customs & Global Trade Advisor
Tel. +39 347.1668668
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