01/04/2014

Franco Larizza di LC Larizza Consulting

“Chi effettua attività logistica è consapevole del fatto che dovrà rispondere per la perdita o il danno subito dalla merce custodita o lavorata e per il pregiudizio economico causato al suo proprietario per la mancata riconsegna e/o utilizzo delle stesse". Esordisce così Franco Larizza, amministratore unico di LC Larizza Consulting Srl, broker assicurativo con sede a Milano. Ma perché un 3PL deve farsi carico di tali responsabilità? “Perché – replica Larizza - l’operatore logistico, esplicando la propria attività, è in effetti il custode delle merci e pertanto risponde, ai sensi di legge, sia per il danno fisico che per il danno indiretto causato all’avente diritto".

 

Che cosa può fare un operatore per far fronte nel migliore dei modi a simili situazioni?

La soluzione definitiva al problema sarebbe quella di prevedere nel contratto di logistica  che le merci siano assicurate a cura del proprietario delle stesse, senza possibilità di rivalsa dello stesso e del suo assicuratore sull’azienda di logistica, anche in caso di “colpa grave". Ma questa è una eventualità difficile da realizzare, per ovvi motivi. E allora gli unici strumenti di prevenzione e copertura di questo rischio sono in primis l’assunzione in proprio dell’onere del risarcimento, potendo contare su incalcolabili risorse; in secondo luogo il trasferimento del problema all’assicuratore. In concreto dunque possiamo affermare che l’unico strumento ragionevolmente valido di prevenzione e copertura del rischio assicurabile è una polizza di assicurazione che soddisfi in pieno le esigenze di garanzia che ogni azienda ricerca per poter continuare l’attività anche dopo il sinistro.

 

Quali caratteristiche dovrà avere tale contratto?

Dovrà essere stipulato dopo un'analisi degli impegni contrattuali assunti nei confronti del proprio cliente; prevedere nell’ “oggetto della garanzia" la precisa descrizione del rischio; nonché esprimere nelle “condizioni di assicurazione" le più favorevoli clausole di copertura. Questo per quanto attiene le merci, ma l’attività dell’operatore logistico non è messa in pericolo solo dall'eventualità di dover far fronte all’indennizzo per le merci perdute o danneggiate, bensì anche e soprattutto dalla necessità di sopportare oneri e spese per la perdita o il mancato utilizzo di immobili, attrezzature, personale o per far fronte alle responsabilità professionali e rivalse.

 

Quali rischi andrebbero necessariamente essere previsti?

E’ assolutamente necessario realizzare un piano di previdenza assicurativa che preveda la perfetta copertura di alcuni rischi, come indichiamo nella tabella sotto. Occorre poi un eccellente servizio di intervento e azione in caso di sinistro, rivolgendosi al mercato assicurativo con l’assistenza e di un intermediario, esperto del settore trasporti, in grado di intervenire per individuare il rischio assicurabile, descriverlo correttamente all’assicuratore, predisporre la proposta  di assicurazione, scegliere la migliore formula di copertura e da ultimo gestire nell’interesse unico del suo cliente la pratica di indennizzo in caso di sinistro.

 


RISCHI CHE NON SI POSSONO NON COPRIRE

 

Oggetto

della garanzia

Rischio Assicurabile

Patrimonio aziendale

Perdita o danni di fabbricati, attrezzature e arredamento.

Rischio Locativo

Danni alle cose utilizzate in locazione.

 

Merci

·      Responsabilità per danni e perdite materiali subiti dalle cose prese in consegna per l’esecuzione delle attività di logistica e trasporto.

·      Assicurazione per “conto di chi spetta"

Errori

 

La responsabilità per danni patrimoniali involontariamente causati al committente in conseguenza di errori e/o omissioni commessi durante l’esecuzione dell’incarico di logistica, spedizione e trasporto.

Amministratori e dirigenti

L’azione di responsabilità intrapresa nei confronti dei vertici aziendali.

Rivalse

e ricorso terzi

L’azione intrapresa da terzi o dipendenti che reclamano danni.

 

Costi spese
e danni indiretti

·  Rimozione e smaltimento residui del sinistro.

·  Danni indiretti.

·  Le maggiori spese  da sostenere per il proseguimento della attività dopo il sinistro

Infortuni

e viaggi

Indennità da riconoscere a personale o amministratori.

Inquinamento

Risarcimento per danni causati all’ambiente.

Crediti commerciali

Il mancato pagamento delle prestazioni.

Tutela legale

Il rimborso delle spese legali per azione o di resistenza.


A cura di Ornella Giola

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