25/07/2016

Parla Lucia Iannuzzi, custom specialist di C-Trade

“Ciò che distingue il nuovo Codice dell’Unione risiede  – a parer mio - essenzialmente nei principi  ispiratori e negli obiettivi che il legislatore comunitario si è posto, prima ancora che nelle declinazioni operative che tali principi e obiettivi hanno trovato". Esordisce così Lucia Iannuzzi di C-Trade (società di servizi attiva nel settore doganale/logistico i cui soci fondatori e collaboratori vantano una più che decennale esperienza nel settore.) che, assieme a Paolo Massari, terrà la docenza del corso organizzato a Milano, il prossimo 20 settembre, da Assologistica Cultura e Formazione dal titolo "Nuovo Codice Doganale, conseguenze e aspetti pratico-operativi nella tecnica doganale".

 

Dovendo indicare le maggiori novità introdotte dal Codice Doganale Ue, quali sceglierebbe? Iannuzzi: Semplificazione, comunicazione, partnership: questi i tre pilastri sui quali è stata edificata la nuova normativa doganale. In linea con la comunicazione della Commissione UE del 24 luglio 2003 "Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio", il Codice si pone il fine di semplificare la normativa doganale, grazie all'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione più moderne, nonché di promuovere, finalmente, un'applicazione uniforme della stessa e un approccio comune e condiviso ai concetti di rischio e di controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. Obiettivo, in realtà, piuttosto ambizioso, anche perché inevitabilmente legato alle facoltà applicative discrezionali dei singoli Stati membri e i cui primi effetti non si tarderanno a vedere. Conformemente a tale postulato, i regimi doganali sono stati ridotti e armonizzati in ragione della loro giustificazione economica, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

 

Quindi anche il mondo doganale sta facendo i conti con la rivoluzione tecnologica che ha investito massicciamente altri ambiti? Iannuzzi: L'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, alla base della creazione della cosiddetta douane sans papier, di cui alla Decisione UE 15 gennaio 2008, n. 70, è un elemento essenziale per garantire, nel contempo, agevolazioni al commercio ed efficacia dei controlli doganali, riducendo, in tal modo costi e rischi per le imprese. Ecco, dunque, declinato il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi telematici doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

 

E che dire della tanto declamata partnership dogana-operatore economico? Iannuzzi: Tale partneship viene teorizzata fin dalla fase di gestione del rischio, con l’operatore nella veste di fornitore di informazioni, gestite in via telematica, precedenti l’arrivo della merce. Ciò dovrebbe comportare, quale conseguenza, il rapido svincolo delle merci e quale presupposto, una dichiarazione doganale trasmessa per via elettronica, la sopravvivenza di un solo tipo di dichiarazione semplificata, la possibilità di presentare una dichiarazione sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. In sintesi, minimizzare costi e rischi imprenditoriali, garantendo controlli doganali armonizzati, un quadro comune in materia di gestione del rischio e un sistema elettronico per la sua attuazione.

 

Quali sono i cambiamenti operativi più significativi introdotti dal Codice? Iannuzzi: L’utilizzo del fascicolo elettronico nella trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali, con l’obbligo di presentare la documentazione in dogana solo in caso di controllo; la gestione delle ex procedure domiciliate, in Italia divenute ora procedura “Norm c/o luogo"; la possibilità di una determinazione “concordata" del valore in dogana; la diversa gestione dell’istituto della temporanea custodia e dei regimi economici e sospensivi; la riaffermazione della centralità dell’autorizzazione AEO e lo sdoganamento centralizzato europeo. Cambiamenti, sulla carta e nelle intenzioni del legislatore comunitario, significativi, che speriamo trovino presto una loro architettura operativa nelle parole dell’Agenzia delle Dogane, sempre più necessarie, in un momento di oggettiva confusione interpretativa diffusa.

 

Si andrà quindi verso una “de materializzazione" delle Dogane? Iannuzzi: Da qui al 2020 le dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione saranno completamente de materializzate, traducendosi in un flusso informatico delle scritture contabili tra dichiarante doganale e Agenzia delle dogane. Le dichiarazioni di importazione saranno effettuate successivamente all’arrivo della merce, rendendo necessaria una semplice comunicazione degli arrivi. Pertanto non più operazioni contestuali ma successive all’arrivo e anche, probabilmente, alla messa in consumo della merce. Come si può vedere i cambiamenti operativi sono molteplici sia nel periodo transitorio, considerato di fatto un limbo tra vecchio e nuovo codice, e sia dopo il 2020 dove l’applicazione del nuovo corpus normativo sarà completamente applicabile. È di fatto un work in progress costante che vede impegnati la Commissione Europea (DG Trade) da una parte e le Dogane comunitarie dall’altra a chiarire i precetti normativi ed a renderli operativamente applicabili.

 

Quali i riflessi e gli effetti per gli operatori del nostro settore? Iannuzzi: E’ connaturata a ogni intervento di semplificazione una sorta di sottrazione della materia innovata alla conoscenza di pochi; così come è connaturata a ogni spinta alla telematizzazione una riduzione delle risorse, intellettuali e operative, destinate ai compiti non più manuali. Una lettura sistematica dei mutamenti legislativi e delle interpretazioni di prassi - comunitaria e nazionale - degli ultimi anni, nonché delle loro declinazioni operative (pre-clearing e fast corridor, in primis) denota un legame sempre più stretto tra dogana e logistica.

 

Insomma una sorta di rivincita degli operatori economici? Iannuzzi: E’ innegabile una ritrovata volontà, da parte degli operatori economici, di ricondurre la gestione del momento doganale, fino ad oggi sovente e colpevolmente abbandonata al controllo e agli umori dei brokers doganali, all’interno delle strutture aziendali, un’esigenza di ownership, esercitata direttamente o indirettamente, dei processi e dei flussi logistici e doganali legati ai traffici internazionali, relativi sia alla supply chain, sia alla successiva fase di distribuzione dei prodotti.

 

Quali sono le sfide che i doganalisti si troveranno ad affrontare nel medio periodo? Iannuzzi: L’apertura del mercato a una concorrenza europea, grazie all’abolizione dei limiti territoriali di esercizio della professione; l’esigenza di innalzare il livello qualitativo dei servizi prestati, conseguente alla sempre minore importanza che la dichiarazione doganale, intesa quale documento non più cartaceo, bensì telematico (e proprio in quanto telematico), assume nell’ambito del processo di sdoganamento delle merci. Il tutto in un mutato contesto normativo e operativo, che sembra avvalorare la tesi che vede l’operazione doganale quale naturale complemento della più generale operazione di trasporto; tesi propugnata e commercialmente seguita con particolare aggressività da parte dei grandi corrieri internazionali, in grado di offrire gli essenziali (e nulla più) servizi di presentazione della dichiarazione doganale a tariffe non proponibili per i restanti brokers, in quanto momento della ben più remunerativa catena logistica e non, come per i secondi, quale core business della propria attività.

 

E quindi muta anche il ruolo dei brokers doganali? Iannuzzi: Da sempre i servizi offerti dai brokers doganali sono stati considerati quali prestazione d’opera essenzialmente operativa, da svolgersi a seguito di specifiche istruzioni dettate dal committente, tutte le attività di studio ad essa connesse essendo comunque finalizzate alla conclusione dell’operazione doganale. In uno scenario dove la redazione e la predisposizione delle dichiarazioni assume sempre meno centralità nel complesso delle attività di carattere doganale, è di tutta evidenza come l’attenzione si sposti sui bisogni precedenti e sulle necessità successive alla dichiarazione stessa: se la telematizzazione estrema consentirà una maggiore semplicità del momento dichiarativo, altrettanto non potrà dirsi del momento di analisi e studio delle necessità legate ai traffici internazionali, dei quali la dogana rappresenta (e ancor più rappresenterà in futuro) l’elemento fondante. La discrasia oggi esistente, che vede sovente gli operatori economici costretti a rivolgersi ai brokers doganali per le necessità operative e ai consulenti doganali per quelle di analisi e sviluppo dei traffici, con un ingiustificato incremento dei costi, potrebbe risolversi nel medio periodo con l’insourcing della prima attività, sempre più automatizzata e semplificata e con il mantenimento dell’outsourcing della seconda, maggiormente tecnica (coinvolgendo più discipline) e di difficile collocamento all’interno dell’azienda.

Sono dunque, la specializzazione e la speculazione il futuro degli spedizionieri  doganali? Iannuzzi:  Anche , ma non solo un mutamento di attività, come dicevamo, bensì una vera rivoluzione culturale, che vedrà sopravvivere solo i soggetti meglio organizzati, preparati e disposti ad intercettare le nuove esigenze del commercio internazionale, senza preconcetti rifiuti settoriali.

 

Il vostro corso ha un taglio pratico-operativo: può fare un esempio di un aspetto che tratterete e di come lo tratterete durante il corso? Iannuzzi: Più che esemplificare un aspetto operativo, oggetto della nostra attenzione, preferisco sintetizzare, in questa sede, le ragioni di tale scelta. Così come ogni impresa ha ormai ben chiara la necessità di una pianificazione fiscale delle attività, altrettanto chiara deve essere, per chi opera correntemente con l’estero, l’utilità, se non la necessità, di una pianificazione doganale. Che potremmo definire così: considerando ormai generalmente accettata l’evidenza di come “l’elemento dogana" rappresenti un costo per le imprese, sia in termini economici, sia in termini di tempo, l’attività di pianificazione doganale consiste nell’esame dell’asset esistente della catena di approvvigionamento dell’impresa, comprese le esigenze di natura logistica e nella ricerca di possibili soluzioni, di natura sia logistica, sia doganale (ad esempio, scelta del regime doganale più conveniente, verifica della possibilità di ottenere autorizzazioni doganali ad hoc, verifica delle condizioni logistiche e di trasporto, ecc.), le quali, nel rispetto della normativa e delle regole internazionali che disciplinano tali attività, possano garantire un saving sia in termini economici, sia in relazione alle tempistiche e alle modalità di approvvigionamento. Non sono, infatti, solo i costi economici a determinare le scelte degli operatori; le tempistiche di approvvigionamento e di sdoganamento costituiscono elementi altrettanto decisivi nell’iter decisionale. Ogni cambiamento porta con sé un’opportunità di business; ogni opportunità di business si giustifica in termini di saving economici e di tempo; è quanto proveremo ad applicare ad ogni istituto esaminato durante il corso.

 

A parer suo il nuovo Codice favorirà le nostre esportazioni? Iannuzzi: Credo che, in via preliminare, occorra chiarire il concetto di “nostre esportazioni" ovvero se si intenda le esportazioni delle aziende italiane o le esportazioni effettuate in Italia, anche da soggetti esteri che qui operano. Sotto quest’ultimo aspetto, infatti, la nuova definizione di esportatore, di cui all’art. 1, § 1, Reg.to (UE) n. 2446/15, che riserva tale status ai soggetti residenti nella UE, non ricomprendendo tra questi ultimi gli operatori economici extra-UE che in Italia siano solo fiscalmente riconosciuti o abbiano un rappresentante fiscale, sembra penalizzare le loro operazioni sul nostro territorio, pur nell’interpretazione meno restrittiva recentemente formulata dall’agenzia delle Dogane, in linea con il pensiero dei servizi della Commissione UE. Per il resto, una norma, asettica nella sua formulazione, in quanto destinata a trovare applicazione in ordinamenti giuridici diversi, difficilmente può, di per sé, avere impatti diretti sull’operatività delle aziende. E’ la linea interpretativa adottata nel singolo Stato membro, la volontà di farsi carico di un’opera di semplificazione derivata, chiamata a trasferire nelle procedure operative la volontà del legislatore comunitario, creando le condizioni, anche infrastrutturali (come la migliore funzionalità delle realtà portuali e dei canali di trasporto), per l’incremento dei flussi in export, a determinare ricadute positive (o negative) sull’attività delle transazioni internazionali. Speriamo, quindi, che la nostra autorità doganale, al pari di quanto già avviene altrove, sappia interpretare pienamente il ruolo di partner degli operatori commerciali, prefigurato dal legislatore quale ineliminabile presupposto per la concreta realizzazione della sua opera di semplificazione.

A cura di Ornella

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