13/04/2020

Il Governo decide la fine del lockdown al 3/5/2020

Il Governo ha adottato un nuovo DPCM che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo. Il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.
Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:
attività individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020;
attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al prefetto della provincia in  cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire - sulla base della comunicazione - senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del prefetto, sentito il presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario - per le attività che hanno già provveduto - reiterare la comunicazione al prefetto;
attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;
servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Tutti gli operatori della catena logistica continuano ad essere tra le attività operative; i servizi devono essere svolti nel rispetto del protocollo Governo - Parti sociali del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per i trasporti e la logistica del 20 marzo 2020 sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

E’ stata inoltre recepita l’istanza che Assologistica ha continuato a sollecitare: il DPCM prevede che - previa comunicazione al prefetto - per le attività produttive sospese sia consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzini di beni e forniture (articolo 2 comma 12).

PER IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO:

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