27/03/2015

Guida dei carrelli elevatori, ora la qualifica è obbligatoria

Il 12 marzo scorso è entrato in vigore l’obbligo di formazione per gli utilizzatori di macchine e attrezzature di lavoro, come già previsto dal comma 5, art. 73 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008 e smi. La norma – accordo del 22 febbraio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – introduce una qualifica obbligatoria per l’uso delle attrezzature. I lavoratori addetti alle macchine devono frequentare specifici corsi ed essere in possesso di attestati comprovanti l’avvenuta formazione. La partecipazione alla formazione e il superamento delle prove di verifica previste produce il rilascio dell’abilitazione nominativa, alla conduzione del carrello elevatore con validità di un periodo di 5 anni, decorsi i quali l’operatore dovrà partecipare a corsi di aggiornamento nei modi e termini regolamentati dallo stesso provvedimento normativo. Solo in queste condizioni gli operatori possono svolgere le proprie mansioni e utilizzare le attrezzature assegnate. Il periodo di transizione di tre anni (dal 12 marzo 2012 al 12 marzo 2015), utile per adempiere, è ormai passato. Il legislatore ha ritenuto che questo fosse un tempo sufficiente per le aziende per pianificare, e quindi erogare i corsi di formazione nei confronti dei propri dipendenti ai quali sono affidate le attrezzature da lavoro indicate nell’accordo. La norma si applica in tutti i settori merceologici. Per alcuni il cambiamento è stato rilevante: ad esempio, in logistica dove è previsto un uso continuo di carrelli elevatori, e in impiantistica dove è sempre più diffuso l’uso delle piattaforme elevabili. Sul sito della campagna SicuraMente (www.sicuramente.org/site/) è ancora scaricabile la guida che aggiorna sulle nuove modalità di formazione.
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