21/07/2015

Costi minimi dell'autotrasporto, siamo sicuri che la partita sia chiusa? - di Marco Lenti

Nella rubrica "Punto Legale" del mensile Euromerci (n. 4, aprile 2015, pag. 20), abbiamo commentato le norme della L. 190/2014 che hanno sancito la definitiva abolizione dei costi minimi dell’autotrasporto a partire dal 1° gennaio 2015. Prima di passare all’esame delle ulteriori novità introdotte dalla legge citata in materia di autotrasporto, vale la pena soffermarsi ancora una volta sulla sorte dei costi minimi, come disciplinati dall’art. 83 bis nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2014. Infatti, oltre alla pronuncia della Corte di Giustizia, che dovrebbe imporre la disapplicazione dell’art. 83 bis nella precedente versione, stante la sua contrarietà ai principi di diritto comunitario, in data 15 aprile 2015 anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 bis (vecchia formulazione), a lei poste dal tribunale di Lucca, con ordinanza del 12 febbraio 2013, e dal tribunale di Trento, con ordinanza del 26 luglio 2013. 

Il tribunale di Lucca aveva ravvisato l’illegittimità costituzionale della norma rispetto all’art. 41 della Costituzione (che sancisce il principio della libertà di iniziativa economica privata), in considerazione dell'irragionevole limitazione della libera concorrenza e del libero accesso al mercato dell’autotrasporto determinati dal regime tariffario vincolato stabilita dal legislatore a fronte dell'asserita necessita di garantire la sicurezza stradale. 

Il tribunale di Trento, invece, aveva censurato l’art. 83 bis (vecchia formulazione), lamentando la violazione del principio di uguaglianza in considerazione della non giustificata disparità di trattamento tra il regime tariffario libero previsto per i contratti in forma scritta ai sensi del D. Lgs. 286/2005 (nella formulazione dell’art. 83 bis in vigore sino alla L. 127/2010), e quello vincolato per i contratti verbali, ovvero stipulati per iscritto ma senza i requisiti di cui al citato decreto. Inoltre il tribunale di Trento aveva ravvisato la violazione del principio di uguaglianza in considerazione della disparità dei termini di prescrizione per far valere il diritto alle differenze tariffarie (un anno per le differenze scaturenti da contratti in forma scritta - come da art. 83 bis nella formulazione successiva alla L. 127/2010 - e cinque anni per le medesime differenze scaturenti da contratti verbali). 

Ebbene, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 80 del 15 aprile 2015, ha statuito quanto segue: a) le questioni poste dal tribunale di Trento sono state dichiarate inammissibili. La Corte ha osservato che il tribunale non aveva motivato le ragioni per cui tali questioni fossero rilevanti ai fini della decisione della causa di merito. In questo modo la Corte ha evitato di affrontare il problema; b) sulle questioni poste dal tribunale di Lucca, la Corte si è limitata a osservare che i principi statuiti dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4 settembre 2014 si sono inseriti nel quadro normativo fornito dall’art. 83 bis condizionandone i limiti di efficacia e di applicabilità e ha rilevato come spetti al giudice rimettente (ovvero, in questo caso al tribunale di Lucca) stabilire l’incidenza dei citati principi sulla decisione del giudizio sottoposto al suo esame. In altre parole la Corte Costituzionale ha rimesso la questione al tribunale di Lucca, dicendo che spetta a lui stabilire se e in che misura l’art. 83 bis (vecchia formulazione) debba essere applicato al caso sottoposto al suo esame alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia. 

Diversamente da quanto ci si poteva aspettare, dunque, la Corte Costituzionale non è entrata nel merito delle questioni di legittimità costituzionale a essa sottoposte, ma ha demandato ogni valutazione ai giudici di merito che, di volta in volta, dovranno stabilire se e in che misura applicare alle domande di pagamento di differenze tariffarie i principi sanciti dalla Corte di Giustizia. La pronuncia, da qualunque lato la si voglia vedere, lascia una certa insoddisfazione, e con essa la sensazione che si sia persa l’opportunità di dire la parola fine su tutte quelle controversie in materia di differenze tariffarie scaturite dall’art. 83 bis, e che ancora occupano i tribunali italiani. 

Avvocato Marco Lenti 
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