31/03/2020

IL RAPPORTO DI LAVORO “AGILE” AI TEMPI DEL COVID-19

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; si tratta di una possibilità che mira ad aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro, favorendo, nel contempo, la crescita della sua produttività.


La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).


Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017. 


Allo stesso modo, l’azienda è tenuta a garantire la salute e la sicurezza di coloro che operano in regime di smart working. Con cadenza almeno annuale, il datore è tenuto a consegnare al dipendente e al Rappresentate dei lavoro per la sicurezza (RLS), un’informativa sui rischi legati al particolare svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore è altresì responsabile del corretto funzionamento degli strumenti affidati al dipendente.


L’accordo può essere risolto con comunicazione preventiva che, per gli accordi a tempo indeterminato, è ammessa con un preavviso di trenta giorni, mentre per gli accordi a tempo determinato è ammessa solo in caso di giustificato motivo.


Per i lavoratori disabili il preavviso è elevato a novanta giorni, in modo tale da consentire la riorganizzazione dell’attività produttiva oltre che della vita personale e lavorativa dell’interessato.


Le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working possono procedere al loro invio attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.




Nell’accordo devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata e, inoltre, dovranno essere specificati:

•        Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche;

•        L’eventuale preavviso di recesso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato. Per gli accordi a termine il recesso è ammesso solo in presenza di un giustificato motivo;

•        L’esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali;

•        Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;

•        L’obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta all’anno, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità agile di esecuzione del rapporto di lavoro;

Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato possono effettuare la comunicazione degli accodi agli Enti Competenti in maniera cumulativa.

 


Covid-19 e diposizioni sullo smart working

Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 (coronavirus), il presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, così come confermato anche dal successivo Decreto del 4 marzo 2020.


L'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto prevede infatti che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro".


La procedura semplificata richiede il salvataggio di un solo file Excel con i dati dei lavoratori che svolgeranno l'attività lavorativa in modalità smart working.


Non deve essere comunicato nessun accordo individuale o autocertificazione.


Inoltre, ai sensi del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, e sino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Infine, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è stata riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile

 

 

Per qualsiasi approfondimento potete contattare: 

Avv. Fabio Benetti – fabio.benetti@replegal.it

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