
Con la circolare 14 maggio 2025, n. 9, l’Agenzia delle dogane ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di gestione del personale ausiliario del rappresentante doganale.
Il d.lgs. 141/2024, recante le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC) ha apportato significative novità anche in relazione all’istituto della rappresentanza doganale – ora disciplinata dall’art. 31 delle DNC – che, come noto, consente agli operatori economici di farsi rappresentare da un soggetto terzo per l’espletamento delle formalità doganali.
A tal fine, l’art. 31, comma 1, DNC prevede l’obbligo di stipulare un contratto di mandato scritto, che può essere con o senza rappresentanza.
E invero, la rappresentanza doganale può essere diretta, quando il rappresentante opera in nome e per conto di un operatore economico, ovvero indiretta, se il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto di un’altra persona, unitamente alla quale diventa responsabile in solido per l’obbligazione tributaria, ex art. 77, par. 3, CDU. Mentre la prima è subordinata al possesso di specifici standard etici e professionali, i quali si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, è autorizzato quale centro di assistenza doganale (CAD) o è titolare della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), la seconda, invece, è libera.
Il comma 6 dell’art. 31 DNC prevede la possibilità per il rappresentante doganale di avvalersi, a sua volta, di personale ausiliario per l’esecuzione delle mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali che richiedono la presenza fisica, da svolgersi entro i limiti di delega individuati nell’incarico conferito all’ausiliario e sotto la responsabilità del rappresentante medesimo. Resta salva la facoltà concessa all’Amministrazione di chiedere, ove necessario, l’atto che legittima il conferimento dell’incarico.
L’Agenzia delle dogane, con la circolare in esame, nell’ottica di una maggiore semplificazione, ha definito una procedura per efficientare l’immediata identificazione degli ausiliari.
In particolare, nel caso in cui il compito affidato non sia limitato a una singola attività, l’Ufficio territorialmente competente potrà acquisire, una tantum, la prova dell’incarico conferito, il cui atto dovrà contenere l’espressa indicazione del periodo di validità dello stesso, utilizzabile per tale durata, quale strumento di rapida riconducibilità e riconoscibilità dei soggetti delegati.
Considerata, inoltre, l’abrogazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 t.u. 43/1973 (Tuld), concernenti il registro del personale ausiliario e lo svolgimento del tirocinio professionale, il Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali – già in possesso di tutti gli elementi informativi utili per l’identificazione degli ausiliari – fornirà a questi ultimi un tesserino di riconoscimento, il cui fac-simile è allegato alla circolare in commento. Tale tesserino potrà essere utilizzato per comprovare l’incarico ricevuto, nonché per facilitare l’accesso presso le strutture dell’Agenzia delle dogane.
Anche alla luce di tali chiarimenti, risulta fondamentale disciplinare, tramite appositi contratti di mandato scritti, i rapporti doganali, inserendo, ad esempio, una clausola che preveda l’impegno per i rappresentanti di comunicare all’Ufficio la revoca dell’incarico, giacché, in caso contrario, tutti gli atti e provvedimenti notificati al solo spedizioniere si considerano validamente eseguiti.
Lorenzo Ugolini
Lucilla Raffetto
LCA Studio Legale