In queste settimane, i nuovi obblighi per gli speditori di rifiuti in ADR o
chi effettuava spedizioni occasionali hanno tenuto con il fiato sospeso molte
aziende. La NON possibilità di esenzione per chi esercita solo l'attività di
speditore, cioè non fa operazioni di carico/scarico/trasporto merci pericolose,
è conseguenza di un "baco" nella legislazione, perché sia il D.lgs.
40/2000 che il D.Lgs. 35/2010 NON contemplano la figura dello speditore negli
articoli dove è trattato il tema dell'esenzione.
Ad oggi da una lettura rigorosa della norma tutte le organizzazioni che
spediscono merce in ADR (compresi i produttori di rifiuti che viaggiano in ADR)
dovrebbero nominare un consulente ADR, senza la possibilità di applicare alcuna
esenzione. Stante questo attuale quadro normativo, l'obbligo è esteso anche
alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di
merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
Con una Nota Esplicativa, il 21/12/2022 si è espresso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarendo i casi di non obbligatorietà del consulente ADR per il trasporto su strada di merci pericolose. Secondo tale nota, risultano applicabili per gli speditori le esenzioni già presenti per caricatori e trasportatori e definite nel DM 04 luglio 2000; si ricorda che secondo questo DM sono escluse dall'obbligo di nomina del consulente ADR le imprese che effettuano il carico e il trasporto di merci pericolose entro i seguenti limiti: massimo 3 spedizioni/mese; massimo 24 spedizioni/anno; massimo 180 ton/anno.
Rimangono ancora molte perplessità, visto che la Nota Esplicativa non ha
valenza giuridica, ed è prevedibile l'emanazione di ulteriori comunicazioni
ministeriali interpretative per riportare ordine in una tematica, che se
applicata radicalmente, non avrebbe trovato sufficiente offerta rispetto alla
domanda di consulenti ADR, richiesta dal mercato.
A cura di 2A Group