Il Decreto Cura-Italia - tra i tanti interventi - ne prevede di specifici a sostegno del made in Italy, fra cui attività di promozione del sistema Paese, campagna di comunicazione, convenzioni fra PA per cofinanziare iniziative a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle nostre imprese. Le misure sono contenute nell’articolo 72 del dl 18/2020, che istituisce un “Fondo per la promozione integrata" del made in Italy, con lo stanziamento in prima battuta di 150 milioni di euro per il 2020.
GLI INTERVENTI PREVISTI
- realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere export e internazionalizzazione del sistema Paese nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti.
- Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti.
- Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni: le amministrazioni pubbliche sono quelle definite dal Testo unico sul pubblico impiego (dlgs 165/2001, articolo 1, comma 2), quindi tutte le amministrazione dello stato compresi gli enti locali, scuole e università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, agenzie di ministeri ed enti pubblici.
- Cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi dal Fondo per le imprese esportatricidel Mediocredito centrale (articolo 2, primo comma, dl 251/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni istituito con la manovra 2018 (articolo 1, comma 270, 205/2017). I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).
- Fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati senza bando di gara, utilizzando la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 6, del Codice Appalti (decreto legislativo 50/2016). In pratica, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Scelgono poi l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95 del Codice Appalti, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
- Sempre fino al 31 dicembre 2020, il ministero degli Esteri e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.